Cassazione Penale, Ordinanza n. 22820/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo non indicava alcuna correlazione tra le ragioni poste a base della decisione di merito e quelle del ricorso, limitandosi a una critica generica alla valutazione delle prove. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 2 luglio 2024, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Nel ricorso è stato dedotto un vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità, contestando la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura generica e aspecifica, perché formulata in modo indistinto senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; nel testo non sono specificate le condotte concrete contestate.
art. 606 c.p.p.
Richiamato solo implicitamente dal motivo di ricorso per vizio di motivazione, ma non citato espressamente nel testo; non si ricava un contenuto ulteriore.
art. 591 c.p.p.
La Corte applica il principio dell'inammissibilità per genericità e aspecificità dei motivi di ricorso.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che l'inammissibilità del ricorso, quando dipende da colpa del ricorrente, comporta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici, ossia quando non si confrontano puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.
- La critica alla valutazione del materiale probatorio deve essere argomentata in modo specifico e correlato alle rationes decidendi della sentenza di merito; una contestazione indistinta della prova non è idonea a superare il controllo di ammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non basta prospettare un vizio motivazionale in termini astratti: occorre indicare in modo preciso le ragioni per cui la motivazione sarebbe viziata e perché la decisione sarebbe erronea.
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