Sentenza n. 1532/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento delle determinazioni di non ammissione della studentessa -OMISSIS- alla classe successiva assunte dal consiglio di classe 1B classico con verbale di scrutinio 11.6.2025 n. 2 per il primo anno di liceo classico presso il liceo statale “Chris Cappell College”, comunicate con fonogramma 11.6.2025; nonché ove occorra del verbale di scrutinio 8.1.2025 n. 1 dello stesso Consiglio di classe, relativo al trimestre; nonché di tutti i verbali dello stesso Consiglio di classe 1B Classico nell’a.s. 2024-2025 nelle parti relative a valutazioni intermedie e periodiche dell’alunna -OMISSIS-, e specificamente dei verbali 22.10.2024 n. 1; 28.11.2024 n.2; 21.3.2025 n. 3; 12.5.2025 n. 4; nonché ove occorra del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 del medesimo Liceo nella parte relativa ai punti 4- 5-6 del par. 2 dell’Allegato 7 (“Linee comuni di valutazione”); nonché ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione della studentessa alla classe seconda del liceo classico, connessi verbali di scrutinio e atti valutativi
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studentessa)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la non ammissione della figlia alla classe successiva, deducendo violazione della disciplina sulla valutazione scolastica, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, dell'ordinanza ministeriale sul recupero delle carenze, della normativa in materia di disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento, nonché dell'art. 3 l. 241/1990. Hanno lamentato difetto di motivazione, difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, contraddittorietà dell'azione amministrativa e violazione del principio di buon andamento. In particolare, hanno sostenuto che, benché il Consiglio di classe avesse rilevato lacune e insufficienze già nel corso dell'anno, non fossero state attivate concrete iniziative di recupero, né fosse stata assicurata una tempestiva comunicazione alla famiglia. È stata inoltre dedotta l'omessa valutazione della studentessa alla luce del piano didattico personalizzato predisposto dalla scuola in relazione alla sua condizione, nonché l'inadeguatezza della motivazione finale, limitata al mancato raggiungimento degli obiettivi e al mancato superamento delle lacune senza esaminare le specificità del PDP e la concreta possibilità di recupero.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto fondato il primo ordine di censure perché la scuola, pur avendo individuato lacune e insufficienze, non aveva predisposto attività concrete di recupero durante l'anno scolastico, come richiesto dalla normativa, né aveva valutato in sede finale la possibilità di recuperare le carenze mediante interventi didattici programmati e, se del caso, la sospensione del giudizio. Il giudizio negativo non poteva quindi fondarsi sulle sole insufficienze, senza una verifica negativa della recuperabilità delle carenze. Il Collegio ha inoltre ravvisato la violazione dell'obbligo di informazione tempestiva della famiglia, precisando che la mera annotazione dei voti nel registro elettronico non è sufficiente ad assolvere tale obbligo. È stata ritenuta fondata anche la censura relativa all'omessa considerazione del piano didattico personalizzato: la valutazione periodica e finale deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici individualizzati e personalizzati previsti per l'alunna. La motivazione della non ammissione non conteneva alcun riferimento alla condizione specifica della studentessa, al PDP o alle sue possibilità di recupero. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il TAR ha dato atto che, dopo l'ordinanza cautelare, la scuola aveva organizzato incontri individuali e programmi integrativi e che la studentessa frequentava la classe seconda. Le spese, pari a euro 1.000,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se versato, sono state poste a carico dell'Amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 1, comma 7, d.P.R. 122/2009
Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico.
Impone alla scuola un obbligo effettivo e tempestivo di informazione sull'andamento scolastico; tale obbligo non è assolto dalla mera annotazione dei voti nel registro elettronico.
art. 4, comma 6, d.P.R. 122/2009
Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.
Prima della non ammissione devono essere considerati gli interventi didattici di recupero e verificata la possibilità di superare le carenze; la mera insufficienza non giustifica automaticamente la non ammissione.
art. 2, comma 8, lett. c), d.P.R. 249/1998
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
La scuola deve predisporre iniziative concrete di recupero a favore degli studenti in situazione di ritardo o svantaggio.
art. 2, comma 3, O.M. 92/2007
in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali
Le attività di recupero devono essere attivate tempestivamente e non soltanto al termine dell'anno scolastico.
art. 3, comma 2, l. 170/2010
La mancata attivazione delle attività di recupero previste dalla normativa è stata valorizzata come indice dell'omessa considerazione delle esigenze specifiche della studentessa.
art. 6 D.M. 12 luglio 2011
la valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con -OMISSIS- deve essere coerente con gli interventi pedagogico – didattici
La valutazione deve essere coerente con gli interventi individualizzati e personalizzati predisposti nel piano didattico personalizzato.
art. 5 D.M. 12 luglio 2011
Richiamato quale fondamento degli interventi individualizzati e personalizzati realizzati attraverso il piano didattico personalizzato.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del giudizio di non ammissione deve rendere comprensibili le ragioni della decisione, comprese la considerazione del PDP e la verifica della recuperabilità delle carenze.
art. 12 l. 104/1992
Richiamato tra le disposizioni poste a tutela del diritto all'istruzione e all'inclusione della studentessa con disabilità.
art. 16 l. 104/1992
Richiamato quale parametro della valutazione scolastica della studentessa con disabilità.
Massime di principio
- Nella scuola secondaria, la non ammissione alla classe successiva non può fondarsi sulle sole insufficienze o sulla generica indicazione del mancato raggiungimento degli obiettivi: la scuola deve verificare e motivare previamente l'impossibilità di recuperare le carenze mediante interventi didattici specifici e programmati.
- Quando il Consiglio di classe rileva lacune o insufficienze nel corso dell'anno, deve predisporre concrete attività di recupero tempestivamente, a partire dalle fasi iniziali dell'anno scolastico, e darne conto nella valutazione finale.
- L'obbligo scolastico di informazione tempestiva della famiglia sull'andamento dell'alunno non è assolto dalla sola registrazione dei voti nel registro elettronico; occorre una comunicazione effettiva sulle carenze che richiedono integrazione o recupero.
- La valutazione periodica e finale di uno studente destinatario di un piano didattico personalizzato deve essere coerente con gli interventi individualizzati e personalizzati previsti dal piano; la mancata considerazione del PDP determina difetto di istruttoria e di motivazione.
- Il giudizio di non ammissione deve indicare, in modo concreto e non meramente assertivo, le ragioni per cui gli obiettivi non sono stati raggiunti, le misure previste dal piano personalizzato e l'esito della verifica sulla possibilità di recupero delle carenze.
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