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Sentenza

Sentenza n. 532/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento decreto PROT -OMISSIS-, emesso in data 14 marzo 2022 e notificato a cura della Direzione della Casa circondariale di Bologna in data 18 marzo 2022, con cui la Questura di Bologna ha revocato la carta di soggiorno a tempo indeterminato, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo posseduta dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202200372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, già carta di soggiorno a tempo indeterminato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel 2003, coniugato e padre di tre figli minorenni nati e cresciuti in Italia, ha impugnato la revoca del titolo di soggiorno di lungo periodo. Ha dedotto che il giudizio di pericolosità fosse stato formulato in modo tautologico ed esclusivamente sulla base dei reati commessi, senza considerare che non era stato imputato di violenza fisica nei confronti della moglie o dei figli e che i comportamenti sanzionati sarebbero stati finalizzati a mantenere i rapporti con essi. Ha inoltre lamentato il difetto di istruttoria per la mancata considerazione della situazione familiare e della possibilità di rilascio di un diverso titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio di pericolosità posto a fondamento della revoca. Il ricorrente era stato condannato nel luglio 2021 per violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti e atti persecutori e nell'ottobre 2021 per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il giudizio amministrativo risultava ulteriormente corroborato dalla decisione del Tribunale di Bologna del 26 gennaio 2021, che aveva disposto il divieto assoluto di avvicinamento alla famiglia in ragione della pervicacia delle condotte e delle trasgressioni alle misure cautelari non detentive. Secondo il TAR, la famiglia non poteva essere invocata come elemento favorevole per garantire l'unità familiare, poiché era vittima delle condotte penalmente sanzionate. La natura ostativa e reiterata dei reati, unita all'assenza di elementi positivi da ponderare ai fini dell'eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno, rendeva il provvedimento immune dai vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. 286/1998

    La disciplina del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è applicata considerando la natura ostativa e reiterata dei reati e il giudizio di pericolosità dello straniero, oltre agli elementi rilevanti per l'eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La decisione è stata assunta all'esito di un'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato celebrata da remoto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere legittimamente fondata su condanne penali reiterate per condotte lesive dell'integrità e della libertà dei familiari, quando tali precedenti dimostrino concretamente la pericolosità dello straniero.
  • Il giudizio di pericolosità non è viziato da carenza istruttoria quando l'amministrazione valorizza, oltre alle condanne, la reiterazione delle condotte e la violazione di provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento, anche alla luce delle valutazioni espresse dall'autorità giudiziaria penale.
  • La tutela dell'unità familiare non opera come elemento automaticamente favorevole al rilascio o alla conservazione del titolo di soggiorno quando i familiari sono le vittime delle condotte penalmente sanzionate che fondano il giudizio di pericolosità.
  • La valutazione della possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno non impone l'accoglimento della domanda quando non siano dedotti o dimostrati elementi positivi idonei a incidere sul bilanciamento e risultino invece condotte penali ostative e reiterate.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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