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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6978/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il PM ha impugnato l'ordinanza che aveva disposto la sospensione del processo con messa alla prova per sei mesi, denunciando l'inadeguatezza del programma presentato dall'imputata sul profilo dell'eliminazione delle conseguenze dannose del reato (art. 168-bis, comma 2 cod. pen.). In particolare si contestava che l'impegno risarcitorio previsto (euro 1.000) fosse manifestamente sproporzionato rispetto al profitto del reato (euro 44.267,91) e che il Tribunale non avesse effettuato alcun accertamento sulle reali condizioni economiche e patrimoniali dell'imputata per verificare se quella somma rappresentasse lo "sforzo massimo" effettivamente sostenibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata perché il giudice di merito si è limitato ad approvare il programma proposto senza avvalersi dei poteri istruttori previsti dall'art. 464-bis, comma 5, c.p.p. per accertare le condizioni economiche dell'imputata e valutare se l'offerta risarcitoria fosse espressione del massimo impegno richiesto. La decisione è stata motivata richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui l'adeguatezza del programma va valutata sia in relazione al reinserimento sociale sia rispetto alla corrispondenza tra risarcimento offerto e pregiudizio patrimoniale, tenendo conto delle capacità economiche del prevenuto; in caso di manifesta sproporzione il giudice deve indagare e motivare. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 168-bis cod. pen.

    l'art. 168-bis, terzo comma, cod. pen., laddove si prevede che "la concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità... di durata non inferiore a dieci giorni"

    La norma impone obblighi accessori (lavoro di pubblica utilità) e valorizza la componente riparatoria; la messa alla prova richiede impegni concreti volti anche ad elidere le conseguenze del reato

  • art. 464-bis, comma 4 cod. proc. pen.

    il programma... deve contenere le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni...

    Il programma deve indicare misure concrete per attenuare le conseguenze del reato, inclusi risarcimento e restituzioni; il giudice valuta l'adeguatezza di tali obblighi

  • art. 464-quater, comma 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la sospensione con messa alla prova è disposta quando il giudice reputa idoneo il programma presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati; ciò rende discrezionale ma vincolata la valutazione giudiziale

  • art. 464-bis, comma 5 cod. proc. pen.

    "al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato..."

    Il giudice ha poteri officiosi per richiedere informazioni su condizioni personali, familiari ed economiche dell'imputato; tali poteri devono essere attivati quando necessario per valutare l'adeguatezza dell'offerta risarcitoria e del programma

  • art. 133 cod. pen.

    I parametri per la commisurazione della pena (gravità del fatto, capacità a delinquere, condizioni personali) devono orientare anche la valutazione di proporzionalità/adeguatezza del programma e della durata dell'eventuale lavoro di pubblica utilità

Massime di principio

  • La messa alla prova non è un diritto automatico: il giudice deve valutare l'idoneità del programma e la prognosi di astensione da futuri reati secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen.
  • Il programma deve prevedere misure concrete per elidere o attenuare le conseguenze del reato (risarcimento, restituzioni, condotte riparatorie) e tali misure devono essere valutate in rapporto al pregiudizio patrimoniale effettivo subito dalla vittima
  • Se vi è una manifesta sproporzione tra il danno patrimoniale e l'offerta risarcitoria, il giudice è tenuto ad attivare i poteri di indagine ex art. 464-bis, comma 5 c.p.p. (polizia giudiziaria, servizi sociali, ecc.) per accertare le reali condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato
  • L'offerta risarcitoria non deve necessariamente e sempre corrispondere all'integrale ristoro, ma deve essere comunque espressione dello "sforzo massimo" ragionevolmente richiesto all'imputato alla luce delle sue capacità economiche; il giudice deve motivare tale valutazione
  • In presenza di programmi manifestamente inadeguati il PM può impugnare l'ordinanza e il giudice di legittimità può annullare con rinvio per un nuovo esame e acquisizione di informazioni integrative

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