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Sentenza

Sentenza n. 2784/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2836/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 18 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202600124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e liquidato le spese di lite al difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 2836/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia civile aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione del docente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi € 1.000,00, nonché a corrispondere al difensore antistatario € 1.300,00, oltre spese generali e accessori. I ricorrenti hanno dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, che non aveva dato integrale esecuzione al titolo giudiziale, e hanno chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell’integrale esecuzione, il Ministero è stato condannato, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, a erogare al docente € 1.000,00 complessivi mediante la Carta docente e a corrispondere al difensore antistatario € 1.300,00, oltre spese generali e accessori. Per l’eventuale perdurante inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, con incarico da svolgere nei successivi 60 giorni. Il Commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato e pagamento diretto al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza civile è stato ritenuto comprovato dalla dichiarazione della cancelleria del Tribunale di Milano.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo da attendere prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza munita dell’attestazione di conformità.

  • art. 25 c.p.a.

    È richiamato in relazione al domicilio dei ricorrenti ai fini del giudizio.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale civile azionato nei confronti di una pubblica amministrazione è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e, prima dell’esecuzione giudiziale, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
  • In assenza di prova dell’integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato, precisando gli importi e le attività dovute.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento.
  • Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientrano nei suoi compiti istituzionali e non comportano, per ciò solo, il diritto a un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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