Sentenza n. 52/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) del provvedimento di ammonimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in pari data al ricorrente, con il quale il Questore di Ancona “ammonisce -OMISSIS-, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi da ulteriori analoghe condotte, riconducibili alle fattispecie indicate dall’art. 3 del Decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, in danno della parte offesa, significando che qualora dovesse reiterare tali condotte si procederà d’ufficio nei suoi confronti ai sensi dell’art. 572 del codice penale 2) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Ancona ai sensi dell'art. 3 del d.l. 93/2013
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento questorile, deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. 93/2013, il difetto dei presupposti in fatto e in diritto, il difetto di motivazione e di istruttoria e lo sviamento. In particolare, ha sostenuto che non fossero individuabili i sintomi-spia della violenza domestica, che non fosse indicato l'episodio fondante l'ammonimento, che mancassero segnalazioni, persone informate sui fatti e riscontri oggettivi e che l'atto fosse fondato su formule stereotipate. Ha inoltre negato di avere tenuto condotte prevaricatorie o violente nei confronti dell'ex compagna. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 e delle garanzie partecipative, lamentando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento e l'impossibilità di presentare memorie o di essere ascoltato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che dalla relazione della Questura, acquisita in esecuzione di un'ordinanza istruttoria, emergevano un esposto della persona offesa, la sua audizione a sommarie informazioni testimoniali, l'avvio di un procedimento penale per maltrattamenti contro familiari o conviventi e plurimi riscontri oggettivi: un accesso al pronto soccorso per trauma contusivo da percosse, messaggi contenenti minacce di morte e riferimenti ad altre condotte violente, nonché la disponibilità di un'arma da fuoco e del relativo munizionamento, oggetto di separati provvedimenti ablatori. Tali elementi integravano i presupposti legali dell'ammonimento, anche se il provvedimento era succintamente motivato. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento, riconoscendo all'ammonimento una natura monitoria e un intervento urgente di pubblica sicurezza: la stessa base fattuale del provvedimento giustifica l'omissione della partecipazione procedimentale ai sensi dell'art. 7 della l. 241/1990. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori, a favore del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 93/2013
Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.
L'ammonimento può essere adottato d'ufficio, anche in assenza di querela, quando una segnalazione non anonima e le informazioni acquisite dagli organi investigativi, integrate dall'audizione delle persone informate, evidenzino condotte gravi o non episodiche di violenza fisica, psicologica o economica nell'ambito di una relazione affettiva. La legittimità può sussistere anche in presenza di una motivazione succinta, se gli atti istruttori rendono verificabili i presupposti del potere.
art. 7 l. 241/1990
La previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'ammonimento questorile quando la natura monitoria e urgente dell'intervento di pubblica sicurezza, desumibile dalla stessa piattaforma fattuale, giustifica l'omissione della garanzia partecipativa.
art. 572 c.p.
Il provvedimento richiama la possibile procedibilità d'ufficio per il reato di maltrattamenti in caso di reiterazione delle condotte.
art. 13 d.l. 93/2013
Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto.
La sentenza riporta questa disposizione come base normativa del potere di ammonimento, pur riferendo nell'epigrafe e nel dispositivo impugnato l'art. 3 del d.l. 93/2013.
Massime di principio
- L'ammonimento del questore per violenza domestica può essere adottato anche d'ufficio e in assenza di querela, purché vi sia una segnalazione non anonima e siano acquisiti, attraverso gli organi investigativi e l'audizione delle persone informate, elementi idonei a ricondurre i fatti a condotte gravi o non episodiche di violenza fisica, psicologica o economica nell'ambito di una relazione familiare o affettiva.
- La legittimità dell'ammonimento non richiede necessariamente una motivazione ampia o analitica quando la documentazione istruttoria consenta di individuare i fatti e i riscontri posti a fondamento del provvedimento.
- La previa comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell'adozione dell'ammonimento questorile, poiché la natura monitoria e l'urgenza dell'intervento di pubblica sicurezza sono incompatibili con il differimento dell'azione amministrativa quando la situazione concreta evidenzi un rischio di ulteriori condotte pericolose.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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