Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00463/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità dell'imputato per la violazione contestata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto l'imputato responsabile di una violazione dell'art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S., in relazione a un sinistro stradale nel quale un soggetto, alla guida della propria autovettura, veniva investito da un'auto OPEL risultata di proprietà dell'imputato. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che l'accusa avrebbe dovuto provare i presupposti della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio; ha inoltre prospettato che l'auto era stata prestata a un conoscente, il quale avrebbe cagionato l'incidente. La Corte ha ritenuto tali deduzioni del tutto generiche e prive dei necessari supporti fattuali e giuridici, evidenziando che la motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente e che la diversa versione difensiva non aveva trovato alcun riscontro.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1, 6 e 7, C.d.S.

    Norma posta a base della responsabilità penale confermata nei giudizi di merito; la Corte di cassazione non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare la genericità delle censure e la tenuta logica della motivazione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso per violazione di legge o vizio di motivazione deve contenere censure specifiche, corredate da ragioni di diritto e dati di fatto idonei a confrontarsi con la motivazione impugnata; deduzioni meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • Quando la sentenza di merito fonda l'affermazione di responsabilità su un percorso argomentativo logico e coerente, la mera riproposizione di una tesi difensiva alternativa, non sorretta da riscontri, non è sufficiente a scardinare la decisione.
  • L'onere di confutare in modo puntuale gli elementi valorizzati dai giudici di merito grava sul ricorrente: la contestazione dell'accertamento di fatto non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio priva di specifica autosufficienza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.