Tribunale, Ordinanza T-293/18
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 30 gennaio 2020. — Repubblica di Lettonia contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Trattato di Parigi sull’arcipelago dello Spitsbergen (Norvegia) – Possibilità di pesca della grancevola artica intorno alla zona dello Svalbard (Norvegia) – Regolamento (UE) 2017/127 – Navi registrate nell’Unione autorizzate a pescare – Immobilizzazione di una nave lettone – Articolo 265 TFUE – Invito ad agire – Presa di posizione da parte della Commissione – Atto che non produce effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità. — Causa T-293/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della Repubblica di Lettonia contro la lettera della Commissione sul contenzioso relativo alla pesca della grancevola artica nello Svalbard. La Corte ha ritenuto che la risposta della Commissione a un invito ad agire ex articolo 265 TFUE non producesse effetti giuridici vincolanti e non fosse quindi un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE. Le richieste della Lettonia miravano a imporre negoziati con termine finale e l’avvio di un procedimento internazionale, ma tali misure non erano giuridicamente dovute alla Commissione. Il ricorso è stato pertanto respinto senza esame del merito, con condanna alle spese della parte soccombente.
Ricorso di annullamento contro la lettera della Commissione che risponde a un invito ad agire ex articolo 265 TFUE in materia di diritti di pesca nello Svalbard: irricevibilità per assenza di effetti giuridici vincolanti
La questione giuridica
Se la lettera della Commissione del 12 marzo 2018, con cui l’istituzione ha preso posizione su un invito ad agire ex articolo 265 TFUE relativo alla tutela dei diritti di pesca dell’Unione nella zona dello Svalbard, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; in particolare, se il suo contenuto, compresa la mancata fissazione di un termine ai negoziati con la Norvegia e il rifiuto di avviare un procedimento internazionale, produca effetti giuridici vincolanti nei confronti della Lettonia.
Principio di diritto
La lettera con cui la Commissione risponde a un invito ad agire ex articolo 265 TFUE non è impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE se, per contenuto e contesto, si limita a esporre la posizione dell’istituzione e a rifiutare misure non obbligatorie, senza produrre effetti giuridici vincolanti sulla situazione del richiedente. Né la prosecuzione non vincolata dei negoziati con uno Stato terzo né il rifiuto di avviare un procedimento internazionale, in assenza di un obbligo giuridico della Commissione di agire in tal senso, possono costituire atti lesivi impugnabili.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 218 TFUE
- Articolo 38, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE
- Articolo 17, paragrafo 1, TUE
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
- Articolo 4 TUE
- Regolamento (UE) 2017/127
- Regolamento (UE) 2018/120
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 130, 134, 142 e 144
Ricorso di annullamento contro la risposta della Commissione su diritti di pesca nello Svalbard
Si tratta di un ricorso diretto proposto dalla Repubblica di Lettonia dinanzi al Tribunale contro la lettera della Commissione del 12 marzo 2018, adottata in risposta a un invito ad agire ex articolo 265 TFUE. La controversia riguarda la difesa dei diritti di pesca dell’Unione, in particolare per la grancevola artica nella zona dello Svalbard (Norvegia), e la questione preliminare della ricevibilità dell’azione.
Fatti e procedimento principale
La Lettonia aveva chiesto alla Commissione di:
- organizzare e partecipare entro il 31 marzo 2018 a negoziati ufficiali con la Norvegia per garantire il rispetto dei diritti di pesca dell’Unione;
- in alternativa, avviare un procedimento giudiziario internazionale contro la Norvegia.
La Commissione, con la lettera impugnata, ha sostanzialmente respinto entrambe le richieste: ha dichiarato che avrebbe continuato a cercare una soluzione negoziale senza fissare una scadenza e ha affermato che sussistevano ostacoli procedurali all’avvio di un contenzioso internazionale.
Domande e conclusioni delle parti
La Repubblica di Lettonia chiedeva l’annullamento della lettera e un ordine alla Commissione di adottare una posizione priva di effetti giuridici sfavorevoli nei suoi confronti. La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, sostenendo che la lettera non fosse un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE e che il Tribunale non potesse comunque imporle l’adozione della posizione richiesta.
Normativa e contesto giuridico richiamati
Il Tribunale richiama, in particolare:
- l’articolo 263 TFUE, in tema di ricorso di annullamento;
- l’articolo 265 TFUE, sull’invito ad agire per carenza;
- l’articolo 218 TFUE, relativo alla conclusione di accordi internazionali;
- gli articoli 38, paragrafo 1, 3, paragrafo 1, lettera d), e 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE, sulla politica comune della pesca e sulla competenza esclusiva dell’Unione in materia di conservazione delle risorse biologiche marine;
- gli articoli 17, paragrafo 1, TUE, 13, paragrafo 2, TUE e 4 TUE, sul ruolo della Commissione, la leale cooperazione e la promozione dell’interesse generale dell’Unione;
- i regolamenti (UE) 2017/127 e 2018/120 sulle possibilità di pesca per gli anni 2017 e 2018.
Ragionamento del Tribunale sulla ricevibilità
Il Tribunale ricorda che sono impugnabili solo gli atti destinati a produrre effetti giuridici vincolanti. La lettera della Commissione è stata analizzata nella sua sostanza, nel contesto istituzionale e alla luce dei poteri della Commissione in materia di pesca e relazioni esterne.
La Corte distingue tre elementi:
- le parti descrittive della lettera, che illustrano il contesto giuridico e le azioni pregresse della Commissione, prive di effetti giuridici;
- la parte in cui la Commissione ricostruisce la propria posizione sull’interpretazione del Trattato di Parigi e sul rischio operativo per la nave lettone, anch’essa meramente descrittiva;
- la parte conclusiva, che costituisce la vera presa di posizione dell’istituzione sulle richieste lettoni.
Quanto alla prima richiesta, il Tribunale rileva che la Commissione non aveva l’obbligo di fissare un termine ai negoziati né di presentare un documento informale o chiedere al Consiglio un mandato ex articolo 218 TFUE. Il principio di leale cooperazione la obbliga a considerare le proposte di uno Stato membro, ma non a darvi seguito automaticamente.
Quanto alla seconda richiesta, il Tribunale osserva che non esiste nel diritto dell’Unione una norma che obblighi la Commissione ad avviare un procedimento internazionale contro la Norvegia. Inoltre, la decisione di promuovere un contenzioso non modifica di per sé la situazione giuridica e, in ogni caso, non può essere qualificata come atto immediatamente lesivo.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che la lettera impugnata non ha carattere giuridicamente vincolante nei confronti della Repubblica di Lettonia e non costituisce quindi un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Il ricorso è stato respinto in quanto irricevibile. Il Tribunale ha inoltre dichiarato che non vi era più luogo a statuire sull’istanza di intervento del Regno di Spagna e ha condannato la Lettonia alle spese, con la disciplina specifica sulle spese relative all’intervento.
Principi affermati
Il Tribunale ribadisce che:
- una risposta della Commissione a un invito ad agire ex articolo 265 TFUE può essere impugnata solo se produce effetti giuridici vincolanti;
- un rifiuto di accogliere richieste di mera iniziativa politica o diplomatica, prive di base normativa cogente, non integra di per sé un atto annullabile;
- la tutela dei diritti di pesca dell’Unione nei confronti di un paese terzo, in assenza di un accordo internazionale o di un mandato del Consiglio, non può essere imposta alla Commissione da un singolo Stato membro.
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