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Sentenza

Sentenza del 26/07/2021 n. 2269 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

IMPOSTA DI REGISTRO - Avviso di rettifica e liquidazione - Bene pignorato - Vendita "privata" del bene previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione - Diminuzione del valore del bene - Fatto notorio - Esiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva notificato a S.M. un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro elevando il valore dell'immobile compravenduto (locale commerciale, vendita del 16.12.2016 per €80.000) a €252.000, calcolato mediante capitalizzazione del reddito potenziale (artt.51-52 DPR n.131/1986). S.M. impugnava l'atto sostenendo che la vendita era avvenuta nell'ambito di una procedura esecutiva (RGE n.672/2012): l'immobile era stato pignorato, la vendita era stata autorizzata dal Giudice dell'Esecuzione dopo aste deserte e lo stesso Giudice aveva ordinato la cancellazione del pignoramento in concomitanza con la stipula; quindi la fattispecie rientrava nell'art.16 del D.L. 18/2016 (tassa fissa di €200 per trasferimenti nell'ambito di procedure espropriative) e l'avviso di rettifica era illegittimo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale (sez. VI) ha accolto l'appello di S.M., riformando la sentenza di primo grado e annullando l'avviso di rettifica e liquidazione dell'Agenzia. Il giudice ha ritenuto provato che la compravendita si è svolta nell'ambito della procedura esecutiva (stipula in sala del Tribunale, autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, cancellazione del pignoramento lo stesso giorno, precedenti aste deserte e forte scarto rispetto alla perizia CTU), applicando l'art.16 del D.L.18/2016 e concludendo per l'illegittimità della maggiorazione del valore. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.L. 18/2016, art. 16, commi 1, 2-bis e 3

    "Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare ... sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ..."

    La Corte ha interpretato la norma in senso funzionale: non conta la forma o la denominazione dell'atto (decreto del giudice vs atto privato), ma il contesto procedurale. Pertanto le vendite effettuate nel contesto di una procedura esecutiva, anche se formalizzate con atto privato previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione e con cancellazione del pignoramento, rientrano nella disciplina della tassa fissa.

  • D.P.R. 26/04/1986 n.131, artt. 51 e 52

    L'Ufficio ha usato tali norme per rideterminare il valore mediante capitalizzazione del reddito; la CTR ha ritenuto l'applicazione immotivata rispetto al caso concreto in cui la fattispecie rientra nella disciplina speciale dell'art.16 D.L.18/2016, la quale prevale nel contesto di trasferimenti connessi a procedure esecutive.

  • L. 27/07/2000 n.212 (Statuto del contribuente), artt. 5, 6, 7, 10

    Richiamate dal ricorrente per profili di correttezza e motivazione dell'azione amministrativa; non sono state decisive nella motivazione della CTR, che si è fondata sull'accertamento del contesto esecutivo e sull'applicabilità dell'art.16 D.L.18/2016.

  • Codice di procedura civile, libro III, titolo II, capo IV (espropriazione immobiliare)

    La sentenza applica la nozione di 'procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare' in senso sostanziale: rientrano anche trasferimenti realizzati per effetto di accordi privati tra parti quando questi avvengono all'interno della procedura esecutiva e sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.

  • R.D. 16/03/1942 n.267, art. 107

    Richiamato come alternativa normativa nel testo dell'art.16 per le vendite nell'ambito di procedure concorsuali; la Corte utilizza la nozione di procedure giudiziarie di vendita in senso ampio.

Massime di principio

  • Una vendita 'privata' del bene intervenuta previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione e strettamente collegata alla procedura esecutiva va considerata come vendita nell'ambito della procedura espropriativa: la norma agevolativa dell'art.16 D.L.18/2016 si applica indipendentemente dalla forma dell'atto.
  • Il pignoramento e le aste deserte costituiscono fatto notorio che giustifica la consistente riduzione del prezzo rispetto alla perizia: la diminuzione di valore per effetto della procedura esecutiva può essere considerata normale e non indice di occultamento di valore ai fini fiscali.
  • Per far valere la disciplina agevolativa il contribuente deve fornire elementi che provino il collegamento della vendita alla procedura esecutiva (es. autorizzazione del giudice dell'esecuzione, luogo/atto stipulato in sede di tribunale, ordine di cancellazione del pignoramento, verbali delle aste andate deserte, provvedimenti del giudice).
  • L'Amministrazione finanziaria, prima di procedere a rettifiche, deve accertare e motivare che l'atto sia avvenuto nel libero mercato; non è sufficiente presumere che si tratti di una compravendita ordinaria quando esistono elementi che collegano la vendita alla procedura esecutiva.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione dell'atto, la giurisprudenza tende a privilegiare l'accertamento sostanziale del quadro procedurale: la forma dell'atto (privato vs provvedimento giudiziale) non è determinante se il trasferimento è funzionalmente connesso alla procedura esecutiva.

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