Sentenza n. 4702/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego dell'autorizzazione al trasferimento all'estero per cure riabilitative presso un centro di alta specializzazione negli Stati Uniti
Esito
Favorevole al resistente (paziente)
Prevale il privato
La controversia
L'azienda sanitaria ha appellato la sentenza semplificata del TAR Lazio deducendo, con il primo motivo, violazione di legge per carenza assoluta di motivazione e omessa istruttoria, contestando la motivazione per relationem mediante richiamo a una precedente sentenza relativa a una patologia ritenuta non coincidente e sostenendo l'equivalenza delle cure disponibili in Italia, anche sulla base di una consulenza tecnica espletata in altro giudizio. Con il secondo motivo ha censurato l'omesso esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio o di una verificazione per valutare comparativamente le terapie italiane ed estere. In memoria ha inoltre richiamato il rigetto di una domanda cautelare relativa a un ricorso analogo per l'anno successivo e ha chiesto, in caso di accoglimento dell'appello, la restituzione delle somme corrisposte per le cure all'estero. L'appellata ha sostenuto che, al momento dell'adozione del diniego, le evidenze scientifiche dimostravano la maggiore efficacia del trattamento con fenolo rispetto alla tossina botulinica e che le successive acquisizioni scientifiche non potevano essere utilizzate per valutare retroattivamente la legittimità dell'atto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'annullamento del diniego. Ha ritenuto che le censure dell'azienda sanitaria si fondassero su acquisizioni scientifiche successive all'adozione del provvedimento impugnato, irrilevanti ai fini dello scrutinio della sua legittimità, che deve essere compiuto secondo il principio tempus regit actum. Al momento del diniego non esisteva una base scientifica adeguata e plausibile per affermare l'equivalenza delle cure italiane rispetto al trattamento proposto all'estero. La documentazione prodotta dalla paziente evidenziava inoltre differenze non sovrapponibili tra i programmi riabilitativi, quanto all'intensità del trattamento, alla durata giornaliera, al numero delle sedute settimanali e all'impiego del fenolo. In presenza di un contrasto tra il parere del Centro Regionale di Riferimento e la documentazione medico-scientifica di segno contrario, l'incertezza non poteva essere risolta ex post a favore dell'amministrazione. Anzi, l'esigenza prioritaria di tutela della salute imponeva, in via precauzionale, l'accesso a cure adeguate. È stata ritenuta infondata anche la censura relativa alla mancata verificazione o consulenza tecnica, poiché la documentazione in atti consentiva già di rilevare la non sovrapponibilità dei trattamenti. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La disposizione è richiamata per qualificare la situazione di handicap grave della paziente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, avendo riguardo alla situazione di fatto e alle conoscenze scientifiche disponibili al momento della sua adozione; acquisizioni scientifiche successive non possono essere utilizzate per sanare retroattivamente l'insufficienza della motivazione o della base istruttoria originaria.
- Quando l'amministrazione nega l'autorizzazione a cure sanitarie all'estero sostenendo l'equivalenza delle prestazioni disponibili in Italia, il diniego deve poggiare, al momento della sua adozione, su una base scientifica adeguata, plausibile e coerente con la documentazione acquisita.
- In presenza di elementi scientifici contrastanti sull'adeguatezza o equivalenza delle cure, l'incertezza non può essere risolta ex post a favore dell'amministrazione mediante il richiamo a successive acquisizioni; nell'esercizio del potere deve essere accordata priorità precauzionale alla tutela effettiva della salute.
- Non è necessario disporre una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio quando la documentazione già acquisita consente al giudice di rilevare in modo sufficiente la non sovrapponibilità dei programmi terapeutici, anche con riguardo all'intensità, alla durata, alla frequenza e alle tecniche impiegate.
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