Sentenza n. 1802/2026 - Milano, Sezione 2
PER L'OTTEMPERANZA alla sentenza del Tribunale di Pavia - Sez. Lavoro - n. 597 pubblicata il 30.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 597 del 30 ottobre 2024, passata in giudicato, relativa al pagamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere loro la carta docente per gli anni scolastici indicati nel titolo, nella misura di 500 euro per ciascun anno. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata il 7 novembre 2024 e non era stata eseguita dall'Amministrazione. I ricorrenti hanno quindi domandato di ordinare al Ministero il pagamento di 2.500 euro in favore del primo docente, per cinque anni scolastici, e di 1.500 euro in favore della seconda docente, per tre anni scolastici; hanno inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il ricorso è stato proposto ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La documentazione è stata ritenuta idonea e l'Amministrazione non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza. Ha precisato che i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non sono vincolanti per l'Amministrazione: l'importo definitivo deve essere verificato secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c., con riguardo anche alla misura e alla decorrenza degli interessi. Sono dovuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, nei medesimi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza del creditore e provvedere entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
I conteggi degli interessi devono essere verificati secondo i parametri legali relativi alla misura e alla decorrenza; il giudizio di ottemperanza non attribuisce un credito ulteriore rispetto a quello risultante dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del richiamo alla disciplina civilistica sulla distrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando l'Amministrazione obbligata non abbia eseguito il comando giudiziale e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle Amministrazioni dello Stato dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo nei limiti risultanti dal giudicato, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali; la quantificazione indicata dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, accessori e interessi quanto a misura e decorrenza.
- In caso di perdurante inerzia dopo il termine assegnato all'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'apposita istanza del creditore e fissando un termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Le somme dovute in ottemperanza comprendono, quando abbiano titolo nel provvedimento giudiziale o nella legge applicabile, gli accessori maturati, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione del titolo.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.
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