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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/905

Regolamento delegato (UE) 2019/905 della Commissione, del 13 marzo 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

Normativa europea32019R0905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sul piano dei rigetti già adottato per il periodo 2019-2021 nelle acque nordoccidentali. Corregge alcune disposizioni tecniche del regolamento delegato (UE) 2018/2034, in particolare la definizione di "pannello Seltra", una regola relativa alla pesca dello scampo con reti da traino a divergenti e l’ambito di applicazione di una deroga per alcune catture. Il testo prevede applicazione retroattiva dal 1o gennaio 2019 per garantire coerenza con il piano originario e con la pianificazione delle campagne di pesca.

Modifica il regolamento delegato (UE) 2018/2034 sul piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2019-2021.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2018/2034, con effetti per i pescherecci e le catture interessati dalle misure tecniche e dall’obbligo di sbarco. Riguarda in particolare le flotte degli Stati membri con interesse diretto alla gestione di tali pesche: Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito. Le modifiche hanno efficacia dal 1o gennaio 2019, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

Il regolamento delegato (UE) 2019/905 modifica in modo mirato il regolamento delegato (UE) 2018/2034, che aveva istituito per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali. L’intervento si fonda sull’articolo 15, paragrafo 6, e sull’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca e recepisce una nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati. La Commissione richiama inoltre la necessità di assicurare coerenza tecnica con i contributi scientifici e con il principio di legiferare meglio.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti mediante l’obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura. In questo quadro, la Commissione può adottare piani in materia di rigetti tramite atti delegati, sulla base di raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati. Nel caso di specie, Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito hanno presentato una nuova raccomandazione comune il 14 novembre 2018, proponendo tre correzioni tecniche al piano già istituito dal regolamento delegato (UE) 2018/2034.

Correzione della definizione di pannello Seltra

Una prima modifica riguarda la definizione di "pannello Seltra" contenuta nell’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2018/2034. La nuova formulazione chiarisce i requisiti tecnici del dispositivo di selettività:

  • pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm se a losanga, oppure 300 mm se quadrate;
  • collocazione in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;
  • lunghezza minima di 3 metri;
  • posizionamento a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura;
  • occupazione dell’intera larghezza del pannello superiore del vano della rete da traino. La modifica è giustificata dal fatto che la definizione precedente non era allineata alla raccomandazione comune del 31 maggio 2018.

Pesca dello scampo con reti da traino a divergenti

La seconda modifica sostituisce l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/2034. La disposizione riguarda lo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino a divergenti con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa. Il considerando spiega che viene eliminato un obbligo di utilizzare attrezzi altamente selettivi, poiché tale obbligo era stato inserito erroneamente nel testo originario.

Esclusione di una deroga per pescherecci con determinate composizioni di cattura

La terza modifica riguarda l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/2034. La nuova formulazione precisa che la disposizione tecnica di cui si tratta non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell’85 % di canestrello. Il considerando chiarisce che si tratta di un correttivo destinato a escludere la pesca demersale del canestrello dall’ambito di alcune misure tecniche dirette a migliorare la selettività nel Mare d’Irlanda, in quanto tale pesca non doveva essere inclusa nel regime originario.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2019. Questa scelta è motivata dall’esigenza di evitare disallineamenti nella pianificazione delle campagne di pesca e nelle attività economiche delle navi dell’Unione, dato che il piano in materia di rigetti oggetto di modifica era già applicabile da tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Correzione della definizione di "pannello Seltra"

L’articolo 1, punto 1, sostituisce l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/2034. La nuova definizione precisa che il "pannello Seltra" è un dispositivo di selettività costituito da un pannello superiore con maglie di almeno 270 mm (maglie a losanga) oppure 300 mm (maglie quadrate), inserito in un vano a sezione quadrangolare, lungo almeno 3 metri, posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura e che occupa l’intera larghezza del pannello superiore del vano della rete da traino.

Esclusione dell’obbligo di attrezzi altamente selettivi per lo scampo

L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/2034. La disposizione si riferisce allo scampo (Nephrops norvegicus) catturato con reti da traino a divergenti con maglie tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.

Deroga per pescherecci con elevate percentuali di scampo o canestrello

L’articolo 1, punto 3, sostituisce la seconda frase dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/2034. La disposizione tecnica non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell’85 % di canestrello.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse biologiche marine

Testo integrale

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