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Sentenza

Sentenza del 02/12/2016 n. 2135 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso - Competenza del Centro Operativo di Pescara a emettere avvisi di accertamento in cui vengono fatte valutazioni dei fatti presupposto del provvedimento - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la competenza funzionale del Centro Operativo di Pescara a emettere l’avviso di accertamento. Secondo la doglianza, l’accertamento comportava una valutazione sostanziale dei fatti posti a fondamento della pretesa tributaria e avrebbe quindi dovuto essere effettuato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Il Centro Operativo di Pescara, invece, sarebbe competente soltanto per controlli automatizzati privi di una vera attività valutativa.

La decisione

La contestazione è stata accolta. È stato affermato che la competenza degli Uffici finanziari per gli accertamenti è individuata in relazione al domicilio fiscale del contribuente e ha natura funzionale e inderogabile. Pertanto, il Centro Operativo di Pescara non è legittimato a emettere avvisi che richiedano una valutazione dei fatti presupposto dell’accertamento, spettando tale attività all’Ufficio territorialmente competente e titolare del rapporto tributario.

Norme richiamate

  • Art. 31, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La competenza degli Uffici finanziari va individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente.

    La norma assegna la competenza per gli accertamenti all’Ufficio finanziario territorialmente collegato al domicilio fiscale del contribuente. Tale competenza è stata interpretata come funzionale e inderogabile.

  • Art. 4, comma 1, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218

    Alla definizione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto è preposto l’Ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha il suo domicilio fiscale.

    La procedura di definizione deve essere gestita dall’Ufficio competente per territorio in base al domicilio fiscale del contribuente, confermando il criterio della competenza territoriale inderogabile.

Massime di principio

  • Gli avvisi di accertamento che richiedono valutazioni sostanziali dei fatti devono essere emessi dall’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del contribuente.
  • La competenza territoriale dell’Ufficio finanziario, quando qualificata come funzionale, non può essere modificata liberamente né superata da strutture centrali prive di specifica attribuzione.
  • Un Centro operativo centralizzato può svolgere controlli automatizzati o attività meramente meccaniche, ma non necessariamente attività di accertamento sostanziale fondate sulla valutazione dei fatti.
  • In caso di accertamento emesso da un Ufficio diverso da quello territorialmente competente, il contribuente può contestare il difetto di competenza, soprattutto quando l’atto presuppone un’analisi discrezionale o valutativa.
  • Per valutare la validità dell’atto occorre distinguere tra controlli automatizzati, basati su dati già disponibili, e accertamenti sostanziali, che implicano la ricostruzione o interpretazione dei fatti imponibili.

Testo integrale

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