Sentenza del 02/12/2016 n. 1482 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento - eredi del contribuente - rinuncia all'eredità - possesso dei beni ereditari - diritto di abitazione del coniuge superstite - non rileva - artt. 485, 540 c.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti fiscali della rinuncia all'eredità effettuata oltre tre mesi dall'apertura della successione senza previa redazione dell'inventario. Ai sensi dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità che si trova nel possesso di beni ereditari deve redigere l'inventario entro il termine previsto, altrimenti è considerato erede puro e semplice. Tuttavia, la permanenza del coniuge superstite nell'abitazione familiare non costituisce possesso di beni ereditari, poiché integra l'esercizio del diritto di abitazione sulla casa familiare e del diritto di uso dei mobili previsto dall'art. 540 c.c. Il coniuge è quindi legatario ex lege e non possessore dei beni ereditari ai fini dell'art. 485 c.c.
La decisione
La rinuncia all'eredità è stata ritenuta valida anche se effettuata oltre tre mesi dall'apertura della successione e senza redazione dell'inventario. La rinuncia produce effetti retroattivi sia sul piano civile sia su quello fiscale; pertanto, gli eredi rinuncianti non possono essere considerati successori del contribuente né destinatari degli obblighi tributari connessi all'eredità per il solo fatto di aver continuato ad abitare nella casa familiare.
Norme richiamate
Art. 485 c.c.
Il chiamato all'eredità che è nel possesso di beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione.
L'obbligo di redigere l'inventario e la conseguente accettazione pura e semplice operano solo quando il chiamato abbia il possesso di beni ereditari. La mera permanenza nella casa familiare del coniuge superstite non integra tale possesso.
Art. 540 c.c.
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.
La permanenza del coniuge superstite nell'abitazione familiare costituisce esercizio di un diritto reale attribuito direttamente dalla legge, non possesso dei beni ereditari ai sensi dell'art. 485 c.c.
Cass. n. 23406/2015
La permanenza del coniuge superstite nella casa familiare, in quanto riconducibile al diritto di abitazione e di uso previsto dall'art. 540 c.c., non determina possesso dei beni ereditari rilevante ai fini dell'art. 485 c.c.
Cass., Sezioni Unite, n. 4847/2013
I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite hanno natura di legato ex lege e non comportano, di per sé, accettazione dell'eredità o possesso dei beni ereditari.
Massime di principio
- La semplice occupazione o permanenza del coniuge superstite nella casa familiare non prova, da sola, il possesso dei beni ereditari: occorre distinguere l'esercizio del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. da atti di possesso o di accettazione dell'eredità.
- Il termine di tre mesi per la redazione dell'inventario previsto dall'art. 485 c.c. è rilevante quando il chiamato possiede effettivamente beni ereditari; non si applica automaticamente al coniuge che utilizza la casa familiare in forza del diritto di abitazione.
- La rinuncia all'eredità validamente compiuta conserva efficacia retroattiva e può escludere, anche sul piano fiscale, la qualità di erede e la responsabilità per i debiti tributari del defunto.
- Per valutare la validità della rinuncia occorre esaminare gli atti concretamente compiuti dal chiamato: la gestione, disposizione o disponibilità dei beni ereditari può assumere rilievo diverso dalla mera abitazione dell'immobile familiare.
- La soluzione dipende dalla qualificazione giuridica della situazione concreta; la sola relazione familiare o la residenza nell'immobile non bastano, senza ulteriori elementi, a dimostrare un'accettazione tacita dell'eredità.
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