Sentenza del 02/12/2016 n. 601 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Prescrizione - Principio scissione soggettiva notifica- Diversificazione tra notificante e destinatario - Vale solo per atti processuali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Consorzio contestava la decisione di primo grado, che aveva dichiarato prescritto il credito relativo ai contributi consortili dell'anno 2007, per complessivi 792,06 euro. Sosteneva che la prescrizione quinquennale, maturanda il 31 dicembre 2012, fosse stata interrotta il 24 dicembre 2012, data in cui gli avvisi erano stati consegnati all'ufficio postale per la notifica. Il contribuente sosteneva invece che, trattandosi di un atto sostanziale e non processuale, l'effetto interruttivo si producesse solo con la ricezione degli avvisi, avvenuta il 18 gennaio 2013, quando la prescrizione era già maturata.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello del Consorzio e confermato la sentenza di primo grado. Applicando il principio enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 24822/2015, ha stabilito che la scissione soggettiva degli effetti della notifica opera per gli atti processuali, ma non per gli atti sostanziali diretti a interrompere la prescrizione. Poiché gli avvisi consortili erano atti sostanziali, la prescrizione si è interrotta soltanto quando gli atti sono pervenuti all'indirizzo del contribuente, il 18 gennaio 2013, oltre il termine del 31 dicembre 2012. Le spese del grado sono state compensate a causa del precedente contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 2943 del Codice civile
La sentenza richiama la disposizione in materia di interruzione della prescrizione.
Per gli atti sostanziali recettizi, l'effetto interruttivo della prescrizione richiede che l'atto giunga alla conoscenza legale, o comunque all'indirizzo, del destinatario; non è sufficiente la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale.
Sentenza Corte costituzionale n. 477/2002
Il perfezionamento della notifica per il notificante coincide con la consegna dell'atto all'organo notificatore, mentre per il destinatario coincide con la ricezione.
Il principio della scissione soggettiva tutela il notificante dagli effetti dei ritardi del procedimento notificatorio, ma non si applica indistintamente agli atti sostanziali.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 24822/2015
La scissione del momento della notifica vale per gli atti processuali e non per quelli sostanziali e si estende agli effetti sostanziali dei primi solo ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.
La scissione opera per gli atti processuali e per i relativi effetti sostanziali necessari, mentre per gli atti sostanziali l'effetto giuridico si produce soltanto quando l'atto perviene al destinatario.
Sentenze Cassazione n. 13588/2009 e n. 19588/2009
La consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto deve essere portato a conoscenza legale del destinatario; la sola consegna all'organo notificatore non è sufficiente.
Sentenza Cassazione n. 18759/2013
L'atto deve essere giunto alla conoscenza legale, non necessariamente effettiva, del destinatario.
La prescrizione è interrotta quando l'atto raggiunge il destinatario secondo le regole legali di notifica, anche se questi non ne abbia avuto conoscenza effettiva.
Massime di principio
- La scissione soggettiva della notifica non è un principio generale applicabile a ogni atto: opera principalmente per gli atti processuali.
- Quando si tratta di un atto sostanziale recettizio, come una richiesta di pagamento o un atto stragiudiziale di costituzione in mora, l'interruzione della prescrizione si verifica solo quando l'atto giunge alla conoscenza legale del destinatario.
- La data di consegna del plico all'ufficio postale o all'ufficiale giudiziario può non essere sufficiente a evitare la prescrizione di un diritto sostanziale.
- Per evitare contestazioni, chi deve interrompere la prescrizione dovrebbe notificare l'atto con un margine temporale sufficiente a garantirne la ricezione entro la scadenza.
- La distinzione tra termine di decadenza e termine di prescrizione è essenziale: la regola applicabile alla decadenza non può essere automaticamente estesa alla prescrizione.
- In caso di notifica ricevuta dopo la scadenza del termine prescrizionale, il creditore rischia di non poter più far valere il diritto, anche se aveva consegnato tempestivamente l'atto all'organo notificatore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 1482 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 2134 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 2135 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 2272 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 4190 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 2 dic 2016Sentenza del 02/12/2016 n. 200 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →