Sentenza del 02/12/2016 n. 200 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
IVA - Acquisti intracomunitari - Adempimenti - Mancata iscrizione al VIES - Detrazione/ Compensazione IVA comunitaria in Italia e Reverse Charge - Non sussistono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata respinta. È stato affermato che, non essendo il soggetto passivo iscritto al VIES, non potevano trovare legittima applicazione nei suoi confronti le regole IVA previste per le operazioni intracomunitarie, compresi il reverse charge e la detrazione o compensazione in Italia dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di applicare il regime del reverse charge e di detrarre o compensare in Italia l’IVA assolta su acquisti intracomunitari nonostante la mancata iscrizione del soggetto passivo all’archivio VIES. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che l’iscrizione fosse un adempimento meramente formale e non potesse incidere sulla sostanza delle operazioni. La decisione ha invece ritenuto che il contribuente che intende effettuare operazioni intracomunitarie debba comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività, così da essere incluso nel VIES, e che tale iscrizione costituisca una condizione rilevante per l’applicazione del regime IVA intracomunitario.
Norme richiamate
Art. 35, comma 2, lett. e-bis), d.P.R. 633/1972
Il contribuente che intende effettuare operazioni intracomunitarie deve darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività.
Art. 35, comma 7-bis, d.P.R. 633/1972
La comunicazione dell’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie comporta l’inclusione del contribuente nell’archivio VIES; l’iscrizione è stata considerata rilevante e non meramente formale ai fini dell’applicazione del regime IVA intracomunitario.
Disciplina IVA delle operazioni intracomunitarie e del reverse charge
Il reverse charge e il diritto alla detrazione o compensazione dell’IVA sugli acquisti intracomunitari presuppongono, secondo la decisione, il rispetto degli adempimenti VIES da parte del soggetto passivo.
Massime di principio
- Prima di effettuare acquisti o cessioni intracomunitarie, il soggetto passivo deve verificare di aver comunicato tale intenzione all’Agenzia delle Entrate e di risultare effettivamente iscritto al VIES.
- L’iscrizione al VIES non deve essere trattata come una formalità irrilevante: in base all’orientamento espresso, la sua mancanza può impedire l’applicazione del regime intracomunitario, del reverse charge e della detrazione o compensazione dell’IVA.
- La verifica dello status VIES dovrebbe essere effettuata sia per il proprio numero identificativo sia, ove possibile, per quello della controparte, conservando la documentazione delle verifiche e degli adempimenti.
- In caso di mancata iscrizione, occorre valutare tempestivamente la regolarizzazione e gli eventuali effetti sulle fatture già emesse o ricevute, poiché la successiva iscrizione potrebbe non eliminare automaticamente le conseguenze relative alle operazioni pregresse.
- La situazione va comunque esaminata alla luce della normativa vigente e dell’eventuale giurisprudenza unionale e nazionale più recente, soprattutto quando l’operazione sia sostanzialmente reale e il contribuente abbia agito in buona fede.
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