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Sentenza

Sentenza n. 392/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 133/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1437/2024 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro2.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro che aveva ordinato l'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 133/2025 del Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione e notificata al Ministero il 31 gennaio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, l'importo complessivo di euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, quale contributo per la formazione relativo agli anni scolastici indicati nel ricorso. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, che non aveva dato esecuzione al titolo giudiziale, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita dall'Amministrazione. Ha inoltre accertato che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero è stato quindi condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio spettante mediante la Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà utilizzare, ove necessario, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata motivata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato o comunque esecutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione obbligata, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali e non risulta intervenuta l'esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del titolo e può ricorrere al pagamento in conto sospeso quando risultino incapienti i fondi dell'amministrazione debitrice.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione obbligata, non spetta alcun compenso per l'attività commissariale.
  • Nella liquidazione delle spese di un contenzioso seriale, il giudice può ridurre i compensi professionali in ragione dell'elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell'attività difensiva, fermo il rimborso degli accessori e del contributo unificato ove versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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