Sentenza del 22/02/2019 n. 1109 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sisma 1990- Rimborso del tributo- legge n.° 123/2017 - non incide sull'entità del rimborso dovuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123/2017, di conversione del d.l. n. 91/2017. Il punto centrale è stabilire se l'inciso "nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma" abbia ridotto definitivamente l'entità del rimborso spettante per i tributi versati in relazione al sisma del 1990 oppure se riguardi soltanto le modalità, i tempi e la disponibilità finanziaria annuale per l'erogazione.
La decisione
La modifica normativa deve essere interpretata in senso costituzionalmente orientato: il limite riferito alla spesa autorizzata opera sul piano quantitativo per l'anno di riferimento e sulle modalità di erogazione, ma non determina una riduzione definitiva del diritto al rimborso né dell'importo complessivamente spettante. Il diritto al rimborso resta quindi riconosciuto secondo la disciplina applicabile, nei limiti e con le modalità previste per lo stanziamento delle risorse.
Norme richiamate
Art. 1, comma 665, legge n. 190/2014
"nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma"
L'inciso è riferito ai limiti finanziari e temporali dell'erogazione, non a una decurtazione definitiva del diritto o dell'entità complessiva del rimborso.
Legge n. 123/2017, art. 16-octies
La disposizione, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 91/2017, modifica la disciplina del rimborso senza eliminare il diritto sostanziale del contribuente.
Decreto-legge n. 91/2017
Fonte normativa modificata e convertita dalla legge n. 123/2017.
Legge n. 248/2007
Richiamata quale parte della disciplina normativa relativa ai rimborsi dei tributi connessi al sisma del 1990.
Art. 3 della Costituzione
Il principio di uguaglianza e ragionevolezza sostiene una lettura della norma che eviti una disparità irragionevole o una compressione retroattiva del diritto al rimborso.
Cassazione, Sezione I, 10 dicembre 2014, n. 26066
Richiamata a sostegno dei principi interpretativi applicabili alla spettanza del rimborso.
Corte costituzionale, sentenza 15 aprile 2011 e sentenze nn. 137, 286, 287, 310 e 329 del 2009; nn. 3, 49, 51, 55, 143, 189, 190, 192, 209, 217, 228, 291, 315 e 321 del 2010
La giurisprudenza costituzionale è richiamata per sostenere l'esigenza di un'interpretazione conforme ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e tutela dell'affidamento, evitando che una norma sulle modalità di finanziamento venga trasformata in una soppressione o riduzione sostanziale del diritto.
Massime di principio
- Quando una norma successiva introduce un limite collegato alla spesa autorizzata, occorre distinguere tra limite alle risorse disponibili nell'anno e limite definitivo al diritto sostanziale.
- In assenza di una chiara volontà legislativa di ridurre o eliminare il diritto, la disposizione dovrebbe essere interpretata come regolatrice dei tempi e delle modalità di pagamento, non dell'importo complessivamente dovuto.
- Le norme che incidono su diritti già riconosciuti devono essere lette, quando possibile, in modo conforme ai principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e tutela dell'affidamento.
- Un eventuale stanziamento insufficiente può giustificare un pagamento parziale o differito secondo le regole applicabili, ma non necessariamente estinguere la parte di credito non pagata.
- Per controversie analoghe è essenziale verificare il testo normativo vigente, la data di maturazione del diritto, la corretta presentazione dell'istanza e l'eventuale disciplina amministrativa sulla ripartizione delle risorse.
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