Cassazione Penale, Sentenza n. 1320/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello denunciando la violazione del divieto di reformatio in peius: sostiene che, in assenza di appello del Pubblico Ministero, la Corte d'appello ha impropriamente dato al fatto una qualificazione giuridica più grave (furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen.), con conseguente modificazione sfavorevole dei termini di prescrizione e impedimento dell'estinzione del reato per prescrizione; ciò avrebbe determinato un trattamento sanzionatorio peggiorativo nonostante la pena concretamente inflitta sia rimasta quella di primo grado. Il ricorso è articolato richiamando, tra gli altri, gli artt. 606 c.p.p., 624-bis e 132 ss. c.p., e rimarcando la presunta illegittimità della riforma in peius senza impugnazione del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto corretto che la Corte d'appello abbia riqualificato il fatto come furto in abitazione (art. 624-bis) sulla base degli elementi probatori, rilevando che l'impossessamento è avvenuto nello spogliatoio del supermercato, luogo riconosciuto come rientrante nella nozione di 'privata dimora' ai fini dell'art. 624-bis quando ospiti atti della vita privata non occasionali e non sia accessibile al pubblico senza consenso. La Cassazione ha precisato che non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius il fatto che la nuova qualificazione accresca la gravità giuridica o modifichi i termini di prescrizione, e che la difesa aveva confuso l'estinzione del reato per prescrizione (art. 157 c.p.) con l'estinzione della pena (art. 171 ss. c.p.). Per l'evidente infondatezza dell'impugnazione la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La norma sul furto in abitazione è stata ritenuta applicabile allo spogliatoio del supermercato, poiché rientra nella nozione di 'privata dimora' quando in esso si svolgono atti della vita privata non occasionali e non è accessibile al pubblico senza consenso del titolare
art. 624 e 625 cod. pen.
Riferimento alle fattispecie di furto e alle circostanze aggravanti applicate in primo grado e ricondotte nella riqualificazione d'appello
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Norma richiamata dalla difesa per contestare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione del reato: la Corte osserva che la difesa ha confuso l'estinzione del reato per prescrizione con l'estinzione della pena
art. 171 ss. cod. pen.
Norme sull'estinzione della pena, distinte dalla prescrizione del reato; la Cassazione evidenzia la differenza e il fraintendimento della difesa
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di infliggere sanzioni per impugnazioni manifestamente infondate: applicata per irrogare la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione
Massime di principio
- La Corte d'appello può, se motivatamente e sulla base delle prove, riqualificare il fatto con una fattispecie più grave anche in assenza di appello del Pubblico Ministero: ciò non costituisce automaticamente reformatio in peius se non comporta una violazione del diritto di difesa o un travisamento della prova.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce sempre una maggiore gravità della qualificazione giuridica in sede di appello; occorre verificare se la riforma abbia concretamente determinato un trattamento sanzionatorio peggiorativo ingiustificato rispetto alla posizione processuale della parte.
- È essenziale distinguere tra estinzione del reato per prescrizione (art. 157 c.p.) e estinzione della pena (art. 171 ss. c.p.); confusioni tra i due istituti non sono fonte di nullità automatica dell'atto di appello.
- Per invocare con successo la violazione del divieto di reformatio in peius il ricorrente deve fornire argomentazioni specifiche e non generiche, dimostrando travisamento della prova o concreto pregiudizio derivante dalla riforma; i motivi vaghi o solo assertivi sono dichiarati inammissibili.
- Ai fini della configurabilità del furto in abitazione (art. 624-bis), i luoghi di lavoro o spogliatoi possono essere ricompresi nella nozione di 'privata dimora' se destinati in modo non occasionale ad atti della vita privata e non accessibili al pubblico senza consenso del titolare.
- Impostare il ricorso su un errore di qualificazione richiede specifica deduzione sul punto probatorio: se la sentenza d'appello ha motivato adeguatamente la nuova qualificazione e non sussiste travisamento della prova, la Cassazione tende a confermare la valutazione di merito.
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