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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14510/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato e, in subordine, di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza irrevocabile del Tribunale di Arezzo del 17/10/2023 (irrevocabile 16/03/2024) che aveva dichiarato Esposito responsabile di rapina aggravata con condanna a 6 anni e 6 mesi di reclusione e Euro 2.200,00 di multa. Il ricorrente deduceva: (i) la novella (D.lvo n.150/2022) avendo sostituito "procedimento" con "sentenza" nell'art. 629‑bis implica che il termine di 30 giorni decorra dalla conoscenza del contenuto integrale della sentenza e degli atti a fondamento; (ii) l'ordine di esecuzione notificato (12/04/2024, notificato il 15/04/2024) era inidoneo a costituire dies a quo perché non conteneva l'avviso previsto dal D.lvo n.31/2024 e dunque difettava dei requisiti informativi; (iii) alternativamente, difficoltà nell'accesso agli atti e disfunzioni di cancelleria avevano paralizzato l'attività difensiva e giustificavano la restituzione nel termine o la retrodatazione della decorrenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, ai fini del termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 629‑bis c.p.p., la decorrenza si determina dal momento in cui il condannato acquisisce la conoscenza effettiva dell'esistenza del provvedimento definitivo (autorità, data, oggetto) — conoscenza che può avvenire con la notifica dell'ordine di esecuzione che riporta gli estremi della decisione — e non richiede la piena cognizione del contenuto motivazionale o di tutto il materiale processuale. Ha altresì escluso che la mancata indicazione nell'ordine di esecuzione dell'avviso sul rimedio restitutorio (richiamato dal D.lvo n.31/2024) determini una nullità o neghi la sua idoneità a far decorrere il dies a quo. Quanto alla richiesta di restituzione per difficoltà di accesso agli atti, la Corte ha ritenuto che il fascicolo fosse stato messo a disposizione il 15/05/2024 e che la domanda dovesse essere proposta entro 10 giorni da quella data (quindi entro il 25/05/2024): le istanze effettivamente depositate sono risultate tardive. Conseguentemente il ricorso è rigettato e segue condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629‑bis c.p.p.

    "momento della avvenuta \"conoscenza della sentenza\""

    Il termine decadenziale di 30 giorni decorre dal momento in cui il condannato ha effettiva conoscenza dell'esistenza della sentenza irrevocabile (estremi, autorità, data e oggetto), non dall'acquisizione del contenuto motivazionale integrale; la modifica terminologica dalla parola "procedimento" a "sentenza" è intesa come precisazione del dies a quo e non come estensione del diritto a considerare come dies l'acquisizione dell'intero apparato probatorio o motivazionale.

  • art. 175 c.p.p.

    Per la restituzione nel termine (rimedi restitutori) si applicano i termini decadenziali: la domanda deve essere proposta entro 10 giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore che ha impedito l'osservanza del termine; nel caso concreto la cessazione è stata individuata nella data in cui il fascicolo è stato messo a disposizione (15/05/2024) e pertanto il termine di 10 giorni doveva essere rispettato.

  • art. 656 c.p.p. (ordine di esecuzione pene concorrenti)

    La notifica dell'ordine di esecuzione che riporta gli estremi della decisione definitiva è idonea a costituire la conoscenza effettiva della sentenza e dunque a far decorrere i termini decadenziali previsti per i rimedi straordinari; non è richiesta la menzione di elementi motivazionali o di un dettagliato avviso informativo per far sorgere il dies a quo.

  • art. 665 c.p.p.

    Richiamato nella causa dal ricorrente in relazione all'ordine di esecuzione; la decisione della Corte di cassazione si è concentrata sull'effetto informativo della notifica dell'ordine di esecuzione quale momento di conoscenza, indipendentemente dall'articolazione formale richiamata dall'istante.

  • D.lvo n.150/2022 (c.d. riforma Cartabia)

    La riforma ha modificato la locuzione da "procedimento" a "sentenza" in art. 629‑bis per chiarire il dies a quo; secondo la Corte tale modifica mira a individuare con maggiore certezza il momento di conoscenza dell'esistenza del provvedimento definitivo, senza richiedere la piena cognizione del contenuto motivazionale.

  • D.lvo n.31 del 19/03/2024

    Il ricorrente ha invocato un onere informativo aggiuntivo sull'organo dell'esecuzione (avviso nell'ordine di esecuzione riguardo alla possibilità, per il condannato assente, di chiedere restituzione o rescissione). La Cassazione ha ritenuto che, sebbene tale intervento legislativo punti a rafforzare l'informazione, l'assenza di un avviso formale nell'ordine non determina di per sé l'inidoneità di quell'atto a costituire conoscenza del provvedimento e non produce una nullità automatica.

  • art. 606 c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (richiamato in relazione ai motivi proposti: violazione di legge e vizi di motivazione). La Corte ha esaminato e respinto i motivi come infondati.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulla condanna alle spese processuali: in caso di rigetto del ricorso la parte soccombente è condannata alle spese; la Corte ha disposto l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Per la rescissione del giudicato ex art. 629‑bis c.p.p. il termine decadenziale di 30 giorni decorre dal momento in cui il condannato acquisisce la conoscenza effettiva dell'esistenza della sentenza irrevocabile (estremi dell'atto), non dall'acquisizione del contenuto motivazionale integrale.
  • La notifica di un ordine di esecuzione che riporti autorità, data e oggetto della pronuncia è normalmente sufficiente a far decorrere il dies a quo dei termini decadenziali per i rimedi straordinari, anche se l'ordine non contiene un avviso informativo aggiuntivo.
  • Le comunicazioni e le date di notifica vanno annotate e valutate con immediatezza: i termini brevi (30 giorni per la rescissione; 10 giorni per la restituzione dopo cessazione della causa impeditiva) non vengono prorogati per mera difficoltà pratica, a meno che la paralisi non sia effettivamente continuativa e documentata e la richiesta di restituzione sia proposta tempestivamente.
  • In caso di problemi di accesso agli atti occorre chiedere e documentare immediatamente l'intervento (richieste scritte, richieste di intervento alla cancelleria, istanze al giudice) e proporre la domanda di restituzione entro i termini di legge decorrenti dalla data in cui la situazione impeditiva è cessata.
  • Le modifiche legislative che precisano il dies a quo (es. sostituzione di "procedimento" con "sentenza") devono essere interpretate restringendo l'incertezza temporale, non come ampliamento del diritto a far decorrere il termine solo dalla piena conoscenza del contenuto motivazionale.
  • Chi assiste il condannato in stato di assenza deve vigilare prontamente sulle notifiche di esecuzione e sugli estremi delle decisioni: l'inerzia nel tempestivo esercizio dei rimedi può comportare l'inammissibilità delle istanze straordinarie.

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