Cassazione Civile, Ordinanza n. 06207/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2016 per IVA, emessa a seguito di comunicazione di irregolarità conseguente a controllo automatizzato. La società sosteneva che la cartella e la comunicazione fossero carenti di motivazione perché non chiarivano in modo intellegibile natura, ammontare e causale della pretesa, né l’errore materiale o di calcolo. Contestava inoltre la legittimità dell’iscrizione a ruolo straordinaria, assumendo che l’ufficio non avesse adeguatamente motivato il fondato pericolo per la riscossione. Deduceva poi che il credito dell’accollante fosse esistente e utilizzabile, invocando la prova documentale prodotta, la non contestazione dell’Ufficio e l’art. 115 c.p.c.; sosteneva che l’Amministrazione dovesse provare l’inesistenza del credito e l’assenza di pagamento da parte dell’accollante. L’Agenzia replicava che la cartella richiamava correttamente la comunicazione di irregolarità, che il ruolo straordinario era giustificato dal rischio per la riscossione, e che l’accollo non era liberatorio, sicché la contribuente restava obbligata anche se il credito dell’accollante era inesistente.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione della cartella, perché integrata dal richiamo alla comunicazione di irregolarità, dalla quale emergevano il tributo, l’annualità e la ragione della pretesa; ha inoltre ritenuto adeguatamente indicato, nella cartella stessa, il fondato pericolo per la riscossione che giustificava il ruolo straordinario. Quanto ai motivi relativi al credito dell’accollante e alla non contestazione, la Corte ha affermato che in materia tributaria la compensazione è ammessa solo nei casi previsti dalla legge e che l’accollo del debito tributario non libera il debitore originario; pertanto, se il credito dell’accollante è inesistente, la pretesa verso l’accollato resta legittima. Ha infine escluso che operasse la non contestazione invocata dalla ricorrente, trattandosi di valutazioni ricostruttive e documentali rimesse al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
Gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa in modo da consentire al contribuente di comprendere e contestare efficacemente l’an e il quantum del tributo.
art. 3 L. 241/1990
La motivazione del provvedimento amministrativo deve esplicitare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; tale parametro vale anche per la motivazione degli atti tributari.
art. 11, comma 3, d.P.R. 602/1973
Il ruolo straordinario è consentito quando vi sia fondato pericolo per la riscossione e può legittimare l’iscrizione per l’intero importo dovuto.
art. 15-bis d.P.R. 602/1973
La disposizione opera come misura cautelare a garanzia del credito erariale, consentendo la riscossione anche prima della definitività dell’atto nei casi previsti.
art. 25 d.P.R. 602/1973
Costituisce parametro per i requisiti contenutistici della cartella di pagamento e per il richiamo agli atti presupposti.
art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973
Nel ruolo deve essere indicato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
Il controllo automatizzato consente la formazione della pretesa sulla base della dichiarazione, con motivazione soddisfatta dal richiamo agli elementi dichiarativi e alla comunicazione di irregolarità.
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Nel controllo automatizzato IVA la pretesa può essere motivata mediante richiamo alla dichiarazione e agli esiti del controllo.
art. 2, comma 1, d.lgs. 462/1997
Norma richiamata in relazione alla riscossione conseguente ai controlli automatizzati; la Corte non accoglie la censura della contribuente.
art. 8 L. 212/2000
L’obbligazione tributaria può estinguersi mediante accollo non liberatorio, ma l’accollo non estingue il debito del contribuente originario e non impedisce la pretesa nei suoi confronti se il pagamento non avviene o il credito compensato è inesistente.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente sul profilo dell’interesse a eccepire l’illegittimità del ruolo straordinario; la censura non è accolta.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici e non le valutazioni ricostruttive tratte dai documenti; nel processo tributario non comporta l’ammissione automatica delle tesi del contribuente.
art. 384 c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
Massime di principio
- La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando, richiamando la comunicazione di irregolarità o l’atto presupposto già conosciuto dal contribuente, consente di individuare tributo, annualità, presupposti della pretesa e importo richiesto in modo da rendere possibile una difesa effettiva.
- Se la cartella consegue a iscrizione a ruolo straordinaria, la motivazione deve dare conto, sia pure sinteticamente, del fondato pericolo per la riscossione che ha giustificato la deroga alla riscossione ordinaria.
- In materia tributaria la compensazione opera solo nei limiti previsti dalla legge; la mera allegazione di un controcredito o di un accollo non basta a estinguere il debito se il credito compensato è contestato o inesistente.
- L’accollo di un debito tributario non ha effetti liberatori per il debitore originario: il mancato pagamento dell’accollante o l’inesistenza del credito utilizzato in compensazione consente all’Amministrazione di agire ancora verso l’accollato.
- Il principio di non contestazione non trasforma in fatti pacifici le conclusioni ricostruttive tratte dalla documentazione, né sostituisce il giudizio del giudice di merito sulla valenza probatoria degli atti prodotti.
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