Sentenza n. 85/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 20 aprile 2023 Uscita Cod. Amm. m_it AOO: -OMISSIS- e notificato in data 21 aprile 2023, con il quale il Questore della Provincia di Ravenna ha emesso a carico del Sig. -OMISSIS- il provvedimento di ammonimento ex artt. 7 e 8 D.L. 11/2009 invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi, per il futuro, dal compiere atti persecutori nei confronti della Sig.ra -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque collegato a quello impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Ravenna di ammonimento ex artt. 7 e 8 d.l. 11/2009 per atti persecutori
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ammonimento adottato dal Questore, deducendo, anzitutto, la violazione degli artt. 7 e 8 del d.l. 11/2009 e dell'art. 8 CEDU per la mancata audizione personale. Egli aveva chiesto di essere sentito e di introdurre la testimonianza di due persone informate sui fatti, ma l'Amministrazione aveva ritenuto sufficiente l'istruttoria già svolta e non aveva esplicitato le ragioni di urgenza poste a fondamento dell'omessa audizione. Con un secondo motivo ha dedotto violazione, erronea e falsa applicazione degli artt. 11, 30, 39 e 43 TULPS, contestando l'attendibilità della persona che aveva richiesto l'ammonimento e la valutazione degli elementi istruttori utilizzati, costituiti da videoriprese, screenshot di messaggi WhatsApp e testimonianze dirette e indirette. Il ricorrente sosteneva inoltre che la persona istante avesse falsamente rappresentato la natura del rapporto intercorso tra le parti. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, sostenendo che la partecipazione procedimentale fosse stata assicurata mediante l'avviso di avvio ex art. 7 e che non fosse necessario procedere all'ulteriore audizione richiesta. In corso di giudizio è intervenuta la rinuncia al ricorso.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato l'estinzione del giudizio prendendo atto della rinuncia notificata dal ricorrente all'Amministrazione. Non vi è stata quindi una decisione definitiva di merito sui motivi di annullamento. Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese, il TAR ha applicato la soccombenza virtuale, ritenendo, alla luce della precedente valutazione cautelare e degli ulteriori elementi emersi, che non vi fossero ragioni per compensare le spese. In sede cautelare era stato ritenuto conforme alla disciplina dell'ammonimento il comportamento della Questura, che aveva garantito la partecipazione mediante l'avviso di avvio del procedimento e aveva ritenuto non necessario acquisire ulteriori dichiarazioni. Il TAR ha pertanto condannato il ricorrente al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Amministrazione.
Norme richiamate
artt. 7 e 8 d.l. 11/2009
La disciplina dell'ammonimento per atti persecutori impone la garanzia della partecipazione del destinatario, che può essere assicurata mediante la comunicazione dell'avvio del procedimento oppure mediante l'audizione dell'interessato, secondo quanto ritenuto nella fase cautelare.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione alla mancata audizione; il testo non riferisce una decisione definitiva del Collegio sul motivo.
artt. 11, 30, 39 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)
Invocati dal ricorrente per contestare la legittimità dell'istruttoria e la valutazione dell'attendibilità della persona istante e degli elementi acquisiti; il giudizio si è estinto senza decisione definitiva sul merito.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per estinzione.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso e alla conseguente estinzione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
Richiamato insieme alle disposizioni sull'estinzione e sulla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Nel procedimento preordinato all'ammonimento per atti persecutori, la partecipazione del destinatario può essere garantita, secondo la valutazione dell'amministrazione, mediante la comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento oppure mediante l'audizione personale; l'amministrazione non è tenuta ad acquisire ogni ulteriore dichiarazione richiesta quando ritenga motivatamente sufficiente l'istruttoria già svolta.
- La rinuncia al ricorso notificata all'amministrazione determina l'estinzione del giudizio e impedisce una decisione definitiva sui motivi di annullamento, ferma la possibilità di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- In sede di soccombenza virtuale, il giudice può valutare l'esito presumibile della controversia sulla base degli elementi risultanti dagli atti e delle valutazioni già compiute nella fase cautelare, ponendo le spese a carico della parte rinunciante.
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