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Sentenza

Sentenza n. 665/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Como, (Atto Rif. Prot. 179049 del 12 aprile 2022) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonche' per l'accertamento -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202300313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio a domanda all’età di 58 anni e con 40 anni di servizio utile, ha impugnato i prospetti di liquidazione del TFS elaborati dall’INPS e ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50% dell’ultimo stipendio. Ha dedotto che il beneficio spetta anche al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto almeno 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere vincolato ai dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza, e ha dedotto nel merito l’infondatezza della pretesa e l’intervenuta decadenza dal beneficio.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, affermando che l’INPS è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita e che la controversia deve essere instaurata nei suoi confronti. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 6-bis del d.l. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, anche al personale della Polizia di Stato cessato a domanda, purché in possesso dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. 165/1997, che assoggetta a un onere contributivo il beneficio per il personale cessato a domanda, è stato ritenuto riferibile ai soli fini pensionistici e non ostativo all’inclusione degli scatti nel TFS. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina restrittiva dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987. È stata inoltre esclusa la natura decadenziale del termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento a riposo, sia per l’ambiguità della disposizione sia perché essa riguarda i presupposti sostanziali del beneficio e non condizioni procedimentali. Il TAR ha accertato il diritto del ricorrente e condannato l’INPS a rideterminare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. L’INPS è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987, come modificato dall’art. 21 l. 232/1990

    Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ... 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile.

    La disposizione attribuisce i sei scatti ai fini del TFS anche al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda, se in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    Gli aumenti periodici ... sono attribuiti ... all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda ... Gli aumenti ... sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.

    La disciplina onerosa per la cessazione a domanda riguarda il beneficio ai fini pensionistici e non impedisce il computo dei sei scatti nella base di calcolo del TFS regolato dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987.

  • art. 38 d.P.R. 1032/1973

    Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

    L’elenco delle voci rilevanti per l’indennità di buonuscita non è chiuso alle sole componenti indicate nella disposizione, poiché concorrono anche le voci previste come utili da altre norme, tra cui l’art. 6-bis del d.l. 387/1987.

  • art. 1911 cod. ord. mil.

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387.

    La norma conferma la persistente applicabilità dell’art. 6-bis alle forze di polizia a ordinamento militare, nel quadro della disciplina dei sei aumenti periodici di stipendio.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, cod. ord. mil.

    Sono o restano abrogati ... legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10.

    L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non fa rivivere la precedente formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, già abrogata, in assenza di un’espressa previsione legislativa ripristinatoria.

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987

    La domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.

    Il termine non è interpretato come causa di decadenza dal beneficio, anche per l’ambiguità della disposizione e perché riferito ai presupposti sostanziali più che a condizioni procedimentali.

Massime di principio

  • Il personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio quando, alla data della cessazione, abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • L’art. 4 del d.lgs. 165/1997, nella parte in cui disciplina il pagamento della contribuzione aggiuntiva per il personale cessato a domanda, opera ai fini pensionistici e non esclude il riconoscimento dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987.
  • L’abrogazione di una norma non determina la reviviscenza della disciplina precedente che era stata a sua volta abrogata, salvo espressa previsione legislativa; pertanto, l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ripristina la disciplina restrittiva dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987.
  • L’INPS è il soggetto passivamente legittimato nelle controversie relative alla corresponsione e al ricalcolo del trattamento di fine servizio, poiché è l’ente obbligato all’erogazione dell’indennità, anche quando i dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza non riportino il beneficio spettante.
  • Il termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. 387/1987 non comporta decadenza dal beneficio dei sei scatti quando la disposizione non esprime con chiarezza tale conseguenza e il termine riguarda condizioni procedimentali, anziché i presupposti sostanziali del diritto.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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