Sentenza n. 109/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 40/2022 pubblicata il 21/02/2022 del Tribunale di Lanciano – Sezione Lavoro, notificata il 24/03/2022, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Lanciano, Sezione Lavoro, relativa alla ricostruzione della carriera e al pagamento di differenze stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato che aveva accertato il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti a tempo determinato, al collocamento nella fascia stipendiale da 9 a 14 anni e al pagamento di euro 11.943,48, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, interessi o rivalutazione. Ha chiesto l’adozione degli atti necessari alla completa esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per ulteriori ritardi. Il Ministero ha sostenuto di avere eseguito la sentenza mediante un decreto di ricostruzione della carriera e il pagamento effettuato con il cedolino di giugno 2025. La ricorrente ha contestato l’integralità dell’adempimento, evidenziando che era stato corrisposto soltanto l’importo di euro 9.930,78, inferiore a quello riconosciuto dal giudicato, senza i ratei di tredicesima mensilità, e che la ricostruzione della carriera era difforme da quanto stabilito dal giudice del lavoro.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile poiché era decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha accertato, sulla base della documentazione in atti e delle deduzioni della ricorrente non specificamente contestate, che l’esecuzione era stata solo parziale. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, adottando tutti gli atti necessari a soddisfare le ragioni creditorie della ricorrente entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Chieti, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di ulteriori sessanta giorni per l’adozione degli atti sostitutivi. Non è stata fissata alcuna penalità di mora, ritenendosi sufficiente la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. per il giudizio di ottemperanza e per la nomina del commissario ad acta.
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e valutare la fissazione di una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
La ricorrente chiede che venga nominato un commissario ad acta che, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, adotti tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza.
La norma è applicata mediante la nomina preventiva del Prefetto di Chieti quale commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La ricorrente chiede la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
Il giudice, ritenendo che la nomina del commissario assicuri il soddisfacimento della pretesa, non fissa alcuna penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il ricorso è ammissibile, essendo spirato il termine di 120 giorni dalla notifica all’Amministrazione del titolo in forma esecutiva.
Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce presupposto per la proposizione dell’azione di esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione abbia dato esecuzione solo parziale al giudicato, il giudice deve ordinare l’adozione di tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, anche con riferimento alle somme ancora dovute e agli ulteriori obblighi patrimoniali accertati nel titolo esecutivo.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta può essere disposta per l’eventualità di ulteriore inadempimento dell’amministrazione, assegnando al commissario un termine per l’adozione degli atti sostitutivi necessari all’esecuzione del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura sufficiente a garantire l’esecuzione del giudicato e giustificare il mancato riconoscimento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione senza integrale adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 524/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 518/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 448/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 449/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 5 mar 2026Sentenza n. 450/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →