Cassazione Penale, Ordinanza n. 02992/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per un reato in materia di stupefacenti. I motivi riguardavano, da un lato, la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 e, dall'altro, l'entità della pena irrogata con riferimento alla continuazione. La Corte ha ritenuto che le censure fossero in sostanza riproduttive di questioni già esaminate dai giudici di merito, finalizzate a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che generiche perché non realmente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa a reato in materia di stupefacenti.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Circostanza aggravante oggetto di censura nel ricorso, ritenuta non utilmente contestata in sede di legittimità perché le doglianze miravano a una rivalutazione del merito.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito, quando mirano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: la doglianza è inammissibile se rimane generica e non si misura con le ragioni poste a base della decisione.
- La contestazione della sussistenza di una circostanza aggravante non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, riservata ai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- In presenza di una condanna per reato in materia di stupefacenti, la censura sull'entità della pena per continuazione richiede un effettivo confronto con la motivazione sul trattamento sanzionatorio, non essendo sufficiente una contestazione apodittica.
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