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Ordinanza

Ordinanza n. 4904/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione IV - n. 7267 del 25 luglio 2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ordinanza sull'istanza di proroga dei termini dell'incarico conferito al commissario ad acta per l'esecuzione di una sentenza di ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il giudizio riguarda l'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7267 del 25 luglio 2023. Con precedente sentenza n. 6461 del 22 luglio 2025, la Sezione aveva accolto il ricorso per ottemperanza proposto dalla società e nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Città dell'Aquila, poi delegante un funzionario amministrativo della Prefettura. Con ordinanza n. 229 del 17 marzo 2026 erano stati prorogati i termini per le operazioni peritali e forniti chiarimenti sull'attività da compiere, consistente nell'adozione degli atti amministrativi di liquidazione dell'indennità e di retrocessione materiale del bene in caso di persistente inadempimento comunale. Il commissario ha riferito che la relazione peritale è stata acquisita il 5 maggio 2026 e che il 12 maggio 2026 ha emanato e notificato il decreto di determinazione dell'indennità e di retrocessione del bene, assegnando al Comune trenta giorni per il pagamento. Ha quindi chiesto un'ulteriore proroga di novanta giorni per conservare i poteri sostitutivi anche nella fase successiva alla scadenza del termine di pagamento, così da vigilare sull'adempimento comunale, contrastare eventuali inerzie od opposizioni e adottare direttamente gli atti conseguenti ove necessario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza del commissario ad acta e ha prorogato i termini dell'incarico nei termini indicati nella motivazione. La proroga è stata ritenuta plausibilmente giustificata dalla necessità di assicurare la corretta e completa definizione della vicenda esecutiva, garantendo la piena ed effettiva esecuzione del giudicato. L'ordinanza non definisce ulteriori contestazioni di merito e non modifica il contenuto sostanziale del titolo, ma mantiene l'operatività dei poteri sostitutivi del commissario nella fase successiva alla determinazione dell'indennità e della retrocessione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare i termini assegnati al commissario ad acta quando la prosecuzione delle attività sostitutive sia plausibilmente necessaria per assicurare la piena ed effettiva esecuzione del giudicato.
  • I poteri del commissario ad acta possono essere mantenuti anche nella fase successiva all'adozione del provvedimento sostitutivo, qualora occorra vigilare sull'adempimento dell'amministrazione obbligata e adottare gli atti conseguenti in caso di inerzia o opposizione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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