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CCNL

CCNL Energia e Petrolio (dal 01.01.02)

CCNLB254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiFilctem CGILFemca CISLUiltec UIL
Datori di lavoroConfindustria Energia

Sfera di applicazione

Il contratto si applica agli addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro degli addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio.

Validità contrattuale:

  • Decorrenza: 01/01/2025
  • Scadenza: 31/12/2027

Dati generali del trattamento economico e normativo:

  • Divisore orario: 174,5
  • Divisore giornaliero: 21
  • Mensilità: 14

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali:

  • Confindustria Energia

Organizzazioni sindacali:

  • Filctem CGIL
  • Femca CISL
  • Uiltec UIL

Trattamento economico

Minimi mensili / retribuzione nazionale conglobata

La retribuzione nazionale conglobata mensile è indicata come comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

Livello / Categoria01/01/202501/07/202501/12/202501/01/202601/07/202601/07/2027
1 - Cat. 53.527,353.513,553.554,943.582,543.658,423.748,10
2 - Cat. 43.194,543.182,053.219,543.244,533.313,253.394,47
3 - Cat. 32.893,052.881,732.915,682.938,313.000,553.074,11
4 - Cat. 22.556,612.546,612.576,612.596,612.651,612.716,61
5 - Cat. 12.242,002.233,242.259,542.277,082.325,312.382,32
6 - Cat. 01.950,431.942,801.965,691.980,952.022,902.072,49

EDR IPCA

Dal 01/07/2025 una quota di 10,00 euro al livello 4, riparametrata sugli altri livelli, viene trasferita dai minimi all'EDR IPCA, in coerenza con l'art. 34 del CCNL e sulla base del residuo scostamento IPCA positivo dello 0,4% risultante dalla comunicazione ISTAT del 12/06/2025.

Scatti / importi per livello

L'importo massimo maturabile a titolo di aumenti biennali di anzianità è pari a 12 volte l'importo unitario previsto per il livello di appartenenza.

Dal 01/01/2016 l'istituto degli aumenti periodici di anzianità cessa di avere applicazione; gli importi maturati restano acquisiti come "ex scatti non assorbibili".

Dal 01/01/2018, ai lavoratori in servizio al 21/07/2015 che al 31/12/2015 avevano in maturazione i 24esimi pro quota, spetta un importo omnicomprensivo di 5,00 euro lordi mensili su 12 mensilità, utile ai soli fini del TFR, a titolo di "EDR ex art. 36 CCNL 22 gennaio 2013".

CategoriaLivello C.R.E.A.Scatto unitario
1590,65
14181,31
13271,96
12362,61
11453,26
2467,99
23135,98
22203,98
21271,97
3460,93
33121,86
32182,79
31243,72
4453,39
43106,79
42160,18
41213,57
5445,33
5390,66
52136,00
51181,33
600,00

Indennità di funzione quadri

Spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità previste contrattualmente.

CategoriaDal 01/03/2025
124,94
222,44
320,97
418,75
516,47
614,23

C.R.E.A. / importi decorrenti

CategoriaDal 01/07/2025Dal 01/01/2026Dal 01/01/2027
1190,00 / 200,0046,9160,71 / 70,37
2- / 42,4854,9863,73
338,4749,7957,71
434,0044,0051,00
529,8238,5944,73
625,9433,5738,91

Nota settore cantieristica e ingegneria: limitatamente ai primi 3 anni, per i lavoratori assunti nelle categorie 6, 5 e 4, l'ammontare del minimo di categoria e del livello di C.R.E.A. è pari all'85,5% dei valori previsti.

E.A.R. non assorbibile settore gas

Applicato al solo personale del settore gas già in forza al 23/03/2010.

CategoriaLivello C.R.E.A.E.A.R.
155,50
1411,00
1316,50
1221,00
1127,50
244,00
238,00
2212,50
2116,50
343,50
337,50
3211,50
3115,50
443,00
436,50
4210,00
4113,00
542,50
535,50
528,00
5111,00

Altre indennità economiche

  • Indennità di cassa: istituto di carattere aziendale, spettante nelle aziende che al 14/03/2002 applicavano il CCNL Petrolio; pari al 5% del minimo di retribuzione e dell'indennità di contingenza.
  • Indennità di trasferta: 24% sulla quota giornaliera del minimo di categoria e C.R.E.A. per trasferte di almeno 12 ore.
    • oltre 12 ore fino a 36 ore: 1 quota;
    • oltre 36 fino a 60 ore: 2 quote; e così via.

Orario di lavoro

Articolazione della prestazione

  • Lavoratori giornalieri: 37 ore e 40 minuti con assorbimento dei permessi per ex festività soppresse e dei ROL.
  • Turnisti con attività continua (h24 e h16): 231 giorni da 8 ore al lordo delle ferie.
  • Avio-rifornitori in turni continui e avvicendati: 1.852 ore al netto della discontinuità.
  • Addetti ai turni di tipo B (3x5): 245,5 giornate da 8 ore al lordo delle ferie.
  • Attività logistica (carico/scarico navi e movimentazione via oleodotti): orario annuo di 1.952 ore, articolato in 244 giornate di 8 ore medie; singola prestazione compresa tra 4 e 12 ore.

Flessibilità e banca ore

Banca ore:

  • vi confluiscono le prestazioni straordinarie fruibili come riposo compensativo entro il 31/12 dell'anno successivo;
  • se non fruite entro tale termine, l'azienda può liquidare le spettanze, ferma restando una riserva di 40 ore pro capite.

Flessibilità:

  • la prestazione può essere realizzata come media su un arco di più settimane fino a un massimo di 12 mesi;
  • limiti settimanali della media: massimo 48 ore e minimo 28 ore.

Maggiorazioni connesse alla flessibilità:

  • ore oltre l'8ª giornaliera: 10%;
  • ore oltre l'orario settimanale contrattuale: 5%;
  • ore nella giornata di sabato: 15%.

Maggiorazioni

Lavoro notturno

Per i non turnisti il lavoro notturno è quello eseguito dalle 21:00 alle 07:00; per i turnisti dalle 22:00 alle 06:00.

Maggiorazioni per i non turnisti:

  • 35% per i lavoratori la cui attività si svolge normalmente e sistematicamente di notte;
  • 50% per tutti gli altri lavoratori.

Lavoro festivo

Per i non turnisti il lavoro eseguito nei giorni festivi dà diritto a una maggiorazione del 50%.

Lavoro straordinario

Maggiorazioni:

  • diurno feriale da 37 h e 40' a 39 h settimanali: 10%;
  • diurno feriale da 39 h settimanali: 25%;
  • notturno feriale: 65%;
  • diurno domenicale: 55%;
  • notturno domenicale: 75%;
  • diurno festivo: 60%;
  • notturno festivo: 85%.

Lavoro a turni

Prestazioni effettuate neiCompenso per ore ordinarie lavorateMaggiorazione quota oraria ordinaria Tipo A (3x7)Maggiorazione quota oraria ordinaria Tipo C (2x7)Tutti: lavoro straordinario nelle festività
Turni giornalieri feriali22%17,3%-125%
Turni notturni feriali55%--165%
Turni giornalieri domenicali35%32%-155%
Turni notturni domenicali70%--175%
Turni giornalieri nelle festività nazionali35%32%60%160%
Turni notturni nelle festività nazionali70%-60%185%

Note:

  • la maggiorazione contrassegnata per le domeniche è applicabile alternativamente alle domeniche o a un numero equivalente di riposi, con massimo 52 all'anno;
  • per turno in una festività infrasettimanale: per ciascuna ora ordinaria lavorata spetta, oltre alle maggiorazioni per turni festivi, anche la maggiorazione del 60%;
  • per turno di tipo B (3x5) e avio-rifornitori le maggiorazioni sono concordate a livello aziendale.

Orario a 244 giornate annue

Dal 01/01/2015 le aziende che adeguano l'orario a 244 giornate annue in assenza di accordo sindacale riconoscono ai turnisti direttamente coinvolti, sulle 12,5 giornate eccedenti e per la sola vigenza di tale articolazione, un incremento dell'8% sulle maggiorazioni. Tali incrementi non rientrano nel computo della paga oraria per straordinario e festivo.

EDR ex turni

Per i lavoratori in forza al 30/09/2014:

  • 1,35% per turni di tipo A;
  • 0,70% per turni di tipo C;
  • per i turni B e gli avio-rifornitori, percentuale definita a livello aziendale.

Addestramento/formazione e attività giornaliere del turnista

In assenza di regolamentazione aziendale, per addestramento/formazione, permessi sindacali e impegno del turnista in attività giornaliere, spetta una maggiorazione del 12,5%.

Assenze prolungate del turnista

In caso di prolungata assenza per malattia o infortunio oltre 15 giorni lavorativi, è prevista un'indennità pari al 16% della retribuzione giornaliera dal primo giorno di assenza.

Maggiorazioni turno ad personam per uscita dal turno

Ai turnisti con elevata anzianità di attività prestata in turno che vengano adibiti a lavoro a giornata per decisione aziendale o per permanente inidoneità spetta un importo ad personam calcolato sulla media dei compensi complessivi dei 3 anni precedenti percepiti a titolo di indennità e maggiorazioni.

Permanenza in turnoPercentuale
20 anni35%
25 anni50%
30 anni65%
35 anni80%

Lavoro discontinuo

Le aziende possono determinare il normale orario dei lavoratori addetti a lavori discontinui fino a non superare di 5 ore l'orario settimanale previsto dal contratto, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente lavorata oltre tale limite un compenso pari al 100% della quota oraria.

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono festivi i giorni considerati tali dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.

Semifestività (24 e 31 dicembre):

  • ai lavoratori giornalieri spettano permessi retribuiti aggiuntivi;
  • per i non turnisti, le eventuali prestazioni richieste in tali giornate sono compensate con il riconoscimento delle corrispondenti ore di lavoro straordinario feriale;
  • per i turnisti, se vi è prestazione per l'intera giornata del 24 o del 31 dicembre, 8 ore vengono convenzionalmente considerate come straordinarie diurne feriali per ciascuno dei turni della giornata.

4 novembre: solo per i lavoratori ex CCNL ENI in forza al 14/03/2002, spetta:

  • 1 giorno di riposo aggiuntivo;
  • pagamento di 1/25 della retribuzione mensile a novembre.

Ferie

  • anzianità fino a 10 anni: 4 settimane, pari a 20 giorni lavorativi;
  • anzianità oltre 10 anni: 5 settimane, pari a 25 giorni lavorativi.

Dal 01/01/2026, per chi soddisfa entrambi i seguenti requisiti:

  • anzianità aziendale superiore a 5 anni;
  • azzeramento entro il 31 marzo di tutte le ferie residue maturate al 31 dicembre dell'anno precedente;

viene anticipata contestualmente la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per l'anzianità superiore ai 10 anni.

In caso di mancato azzeramento al 31 marzo dell'anno di raggiungimento dei 5 anni, l'anticipazione può essere riconosciuta al raggiungimento di 6, 7, 8 o 9 anni, sempre con azzeramento delle residue ferie entro il 31 marzo.

Dal 01/01/2028, fermo l'azzeramento delle ferie residue, l'accesso al nuovo scaglione di ferie viene anticipato ai 3 anni di anzianità aziendale.

Assenze e congedi

Congedo matrimoniale

Spettano 15 giorni consecutivi di calendario. Se per necessità esclusivamente aziendali non è possibile fruirne in occasione del matrimonio o dell'unione civile, il congedo può essere fruito entro 3 mesi dalla data dell'evento.

Permessi e congedi retribuiti

Si applica la normativa di legge per:

  • lutto e malattia parenti;
  • assistenza a persone disabili;
  • cure per invalidi;
  • donne vittime di violenza.

Per le lavoratrici vittime di violenza di genere, i congedi previsti possono essere usufruiti a mezze giornate o a giornate intere.

Malattia e infortunio

Malattia - periodo di comporto

AnzianitàComporto continuativoComporto non continuativo
Fino a 5 anni7 mesi9 mesi in 1 anno
Oltre 5 e fino a 10 anni10 mesi12 mesi in 18 mesi
Oltre 10 anni12 mesi18 mesi in 27 mesi

Malattia - trattamento economico

AnzianitàComporto continuativoComporto non continuativo
Fino a 5 anniprimi 4 mesi al 100% RGM, successivi 3 mesi al 50% RGM5,5 mensilità nell'arco di 9 mesi consecutivi
Oltre 5 e fino a 10 anniprimi 6 mesi al 100% RGM, successivi 4 mesi al 50% RGM8 mensilità nell'arco di 12 mesi consecutivi
Oltre 10 anniprimi 8 mesi al 100% RGM, successivi 4 mesi al 50% RGM10 mensilità nell'arco di 18 mesi consecutivi

Infortunio

Periodo di comporto: fino alla guarigione clinica.

Trattamento economico:

AnzianitàComporto continuativoComporto non continuativo
Fino a 5 anniprimi 4 mesi al 100% RGM, successivi 3 mesi al 50% RGM5,5 mensilità nell'arco di 9 mesi consecutivi
Oltre 5 e fino a 10 anniprimi 6 mesi al 100% RGM, successivi 4 mesi al 50% RGM8 mensilità nell'arco di 12 mesi consecutivi
Oltre 10 anniprimi 8 mesi al 100% RGM, successivi 4 mesi al 50% RGM10 mensilità nell'arco di 18 mesi consecutivi

Maternità e paternità

Si applica la normativa legale prevista dal d.lgs. 151/2001.

Il CCNL prevede che la lavoratrice madre o il lavoratore padre, nei casi previsti dalla legge, ricevano una integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione globale di fatto per i mesi di assenza obbligatoria.

Gestione del rapporto di lavoro

Periodo di prova

  • 1/2 mese per la categoria 6;
  • 3 mesi per le categorie 4 e 5;
  • 6 mesi per le categorie da 3 a 1.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è rapportato alla ridotta prestazione lavorativa.

Lavoro supplementare:

  • ammesso fino al limite dell'orario dei lavoratori a tempo pieno;
  • maggiorazione del 15% entro il limite del 50% della differenza tra orario mensile concordato e orario a tempo pieno;
  • maggiorazione del 50% per prestazioni eccedenti tale limite.

Clausole elastiche e flessibili:

  • le ore prestate in attuazione delle clausole sono retribuite con maggiorazione del 15%.

Apprendistato professionalizzante

Durata:

  • 3 anni per le categorie 5 e 4;
  • 2 anni per le categorie 3 e 2.

Retribuzione: alla retribuzione tabellare relativa al minimo del livello di inquadramento e del relativo C.R.E.A. si applicano le seguenti percentuali:

  • categorie 2 e 3: 90% primo anno, 95% secondo anno;
  • categoria 4: 90% primo anno, 95% secondo e terzo anno;
  • categoria 5: 80% primo anno, 90% secondo e terzo anno.

Tempo determinato

Si applica la disciplina legale del d.lgs. 81/2015, con le seguenti previsioni contrattuali:

  • durata massima ordinaria: 12 mesi;
  • un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
  • è condivisa la possibilità di apporre un termine superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi complessivi per aumentate esigenze temporanee connesse allo svolgimento di attività specifiche e determinate, anche legate alla realizzazione di commesse, progetti o impianti;
  • in caso di congedo ex d.lgs. 151/2001, l'affiancamento in sostituzione può avvenire fino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo.

Limiti numerici:

  • massimo 30% come media annua all'atto dell'assunzione;
  • massimo 40% nelle attività di ingegneria e costruzioni;
  • se il rapporto percentuale dà un numero inferiore a 10, possono essere instaurati fino a 10 rapporti a termine;
  • per i datori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato;
  • in ogni caso il numero dei contratti non deve superare quello degli occupati a tempo indeterminato.

Somministrazione

Il numero dei lavoratori con contratti a tempo determinato e in somministrazione a termine non può superare il 30% come media annua, da osservare all'atto dell'assunzione.

Nelle attività di ingegneria e costruzioni la percentuale complessiva non può superare il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato a ruolo.

Se il calcolo produce un decimale, è possibile l'arrotondamento all'unità superiore se il decimale è uguale o superiore a 0,5.

Risoluzione del rapporto

Preavviso

AnzianitàCategorie 1-3Categorie 4-5Categoria 6
Fino a 2 anni4 mesi3 mesi2 settimane
Oltre 2 fino a 5 anni4 mesi3 mesi1 mese
Oltre 5 fino a 10 anni5 mesi4 mesi3 mesi
Oltre 10 fino a 15 anni6 mesi5 mesi4 mesi
Oltre 15 anni8 mesi6 mesi5 mesi

Per le dimissioni, i termini sopra indicati sono ridotti della metà.

La decorrenza del preavviso può avvenire da qualsiasi giorno del mese; in caso di licenziamento, se la decorrenza è diversa dal 15 o dall'ultimo giorno del mese, il periodo è aumentato di un numero di giorni pari a quelli mancanti a tali date.

TFR

Si applica la disciplina della legge 29/05/1982 n. 297.

La retribuzione annua utile ai fini del TFR comprende:

  • minimo di categoria;
  • livello di C.R.E.A.;
  • aumenti periodici d'anzianità;
  • assegni ad personam;
  • indennità di funzione;
  • compenso per lavoro discontinuo;
  • indennità di turno e maggiorazioni per lavoro a turni, anche nell'ipotesi di uscita dal turno;
  • eventuali altri elementi retributivi aziendali espressamente computabili ai fini TFR.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 21/07/2022Accordo di rinnovo del 31/07/2024Ipotesi di accordo del 16/04/2025, ratificata il 29/05/2025Accordo del 10/07/2025

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