CCNL Energia e Petrolio (dal 01.01.02)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica agli addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro degli addetti all'industria dell'Energia e del Petrolio.
Validità contrattuale:
- Decorrenza: 01/01/2025
- Scadenza: 31/12/2027
Dati generali del trattamento economico e normativo:
- Divisore orario: 174,5
- Divisore giornaliero: 21
- Mensilità: 14
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali:
- Confindustria Energia
Organizzazioni sindacali:
- Filctem CGIL
- Femca CISL
- Uiltec UIL
Trattamento economico
Minimi mensili / retribuzione nazionale conglobata
La retribuzione nazionale conglobata mensile è indicata come comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello / Categoria | 01/01/2025 | 01/07/2025 | 01/12/2025 | 01/01/2026 | 01/07/2026 | 01/07/2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Cat. 5 | 3.527,35 | 3.513,55 | 3.554,94 | 3.582,54 | 3.658,42 | 3.748,10 |
| 2 - Cat. 4 | 3.194,54 | 3.182,05 | 3.219,54 | 3.244,53 | 3.313,25 | 3.394,47 |
| 3 - Cat. 3 | 2.893,05 | 2.881,73 | 2.915,68 | 2.938,31 | 3.000,55 | 3.074,11 |
| 4 - Cat. 2 | 2.556,61 | 2.546,61 | 2.576,61 | 2.596,61 | 2.651,61 | 2.716,61 |
| 5 - Cat. 1 | 2.242,00 | 2.233,24 | 2.259,54 | 2.277,08 | 2.325,31 | 2.382,32 |
| 6 - Cat. 0 | 1.950,43 | 1.942,80 | 1.965,69 | 1.980,95 | 2.022,90 | 2.072,49 |
EDR IPCA
Dal 01/07/2025 una quota di 10,00 euro al livello 4, riparametrata sugli altri livelli, viene trasferita dai minimi all'EDR IPCA, in coerenza con l'art. 34 del CCNL e sulla base del residuo scostamento IPCA positivo dello 0,4% risultante dalla comunicazione ISTAT del 12/06/2025.
Scatti / importi per livello
L'importo massimo maturabile a titolo di aumenti biennali di anzianità è pari a 12 volte l'importo unitario previsto per il livello di appartenenza.
Dal 01/01/2016 l'istituto degli aumenti periodici di anzianità cessa di avere applicazione; gli importi maturati restano acquisiti come "ex scatti non assorbibili".
Dal 01/01/2018, ai lavoratori in servizio al 21/07/2015 che al 31/12/2015 avevano in maturazione i 24esimi pro quota, spetta un importo omnicomprensivo di 5,00 euro lordi mensili su 12 mensilità, utile ai soli fini del TFR, a titolo di "EDR ex art. 36 CCNL 22 gennaio 2013".
| Categoria | Livello C.R.E.A. | Scatto unitario |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 90,65 |
| 1 | 4 | 181,31 |
| 1 | 3 | 271,96 |
| 1 | 2 | 362,61 |
| 1 | 1 | 453,26 |
| 2 | 4 | 67,99 |
| 2 | 3 | 135,98 |
| 2 | 2 | 203,98 |
| 2 | 1 | 271,97 |
| 3 | 4 | 60,93 |
| 3 | 3 | 121,86 |
| 3 | 2 | 182,79 |
| 3 | 1 | 243,72 |
| 4 | 4 | 53,39 |
| 4 | 3 | 106,79 |
| 4 | 2 | 160,18 |
| 4 | 1 | 213,57 |
| 5 | 4 | 45,33 |
| 5 | 3 | 90,66 |
| 5 | 2 | 136,00 |
| 5 | 1 | 181,33 |
| 6 | 0 | 0,00 |
Indennità di funzione quadri
Spetta ai lavoratori con qualifica di quadro, per tutte le mensilità previste contrattualmente.
| Categoria | Dal 01/03/2025 |
|---|---|
| 1 | 24,94 |
| 2 | 22,44 |
| 3 | 20,97 |
| 4 | 18,75 |
| 5 | 16,47 |
| 6 | 14,23 |
C.R.E.A. / importi decorrenti
| Categoria | Dal 01/07/2025 | Dal 01/01/2026 | Dal 01/01/2027 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190,00 / 200,00 | 46,91 | 60,71 / 70,37 |
| 2 | - / 42,48 | 54,98 | 63,73 |
| 3 | 38,47 | 49,79 | 57,71 |
| 4 | 34,00 | 44,00 | 51,00 |
| 5 | 29,82 | 38,59 | 44,73 |
| 6 | 25,94 | 33,57 | 38,91 |
Nota settore cantieristica e ingegneria: limitatamente ai primi 3 anni, per i lavoratori assunti nelle categorie 6, 5 e 4, l'ammontare del minimo di categoria e del livello di C.R.E.A. è pari all'85,5% dei valori previsti.
E.A.R. non assorbibile settore gas
Applicato al solo personale del settore gas già in forza al 23/03/2010.
| Categoria | Livello C.R.E.A. | E.A.R. |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 5,50 |
| 1 | 4 | 11,00 |
| 1 | 3 | 16,50 |
| 1 | 2 | 21,00 |
| 1 | 1 | 27,50 |
| 2 | 4 | 4,00 |
| 2 | 3 | 8,00 |
| 2 | 2 | 12,50 |
| 2 | 1 | 16,50 |
| 3 | 4 | 3,50 |
| 3 | 3 | 7,50 |
| 3 | 2 | 11,50 |
| 3 | 1 | 15,50 |
| 4 | 4 | 3,00 |
| 4 | 3 | 6,50 |
| 4 | 2 | 10,00 |
| 4 | 1 | 13,00 |
| 5 | 4 | 2,50 |
| 5 | 3 | 5,50 |
| 5 | 2 | 8,00 |
| 5 | 1 | 11,00 |
Altre indennità economiche
- Indennità di cassa: istituto di carattere aziendale, spettante nelle aziende che al 14/03/2002 applicavano il CCNL Petrolio; pari al 5% del minimo di retribuzione e dell'indennità di contingenza.
- Indennità di trasferta: 24% sulla quota giornaliera del minimo di categoria e C.R.E.A. per trasferte di almeno 12 ore.
- oltre 12 ore fino a 36 ore: 1 quota;
- oltre 36 fino a 60 ore: 2 quote; e così via.
Orario di lavoro
Articolazione della prestazione
- Lavoratori giornalieri: 37 ore e 40 minuti con assorbimento dei permessi per ex festività soppresse e dei ROL.
- Turnisti con attività continua (h24 e h16): 231 giorni da 8 ore al lordo delle ferie.
- Avio-rifornitori in turni continui e avvicendati: 1.852 ore al netto della discontinuità.
- Addetti ai turni di tipo B (3x5): 245,5 giornate da 8 ore al lordo delle ferie.
- Attività logistica (carico/scarico navi e movimentazione via oleodotti): orario annuo di 1.952 ore, articolato in 244 giornate di 8 ore medie; singola prestazione compresa tra 4 e 12 ore.
Flessibilità e banca ore
Banca ore:
- vi confluiscono le prestazioni straordinarie fruibili come riposo compensativo entro il 31/12 dell'anno successivo;
- se non fruite entro tale termine, l'azienda può liquidare le spettanze, ferma restando una riserva di 40 ore pro capite.
Flessibilità:
- la prestazione può essere realizzata come media su un arco di più settimane fino a un massimo di 12 mesi;
- limiti settimanali della media: massimo 48 ore e minimo 28 ore.
Maggiorazioni connesse alla flessibilità:
- ore oltre l'8ª giornaliera: 10%;
- ore oltre l'orario settimanale contrattuale: 5%;
- ore nella giornata di sabato: 15%.
Maggiorazioni
Lavoro notturno
Per i non turnisti il lavoro notturno è quello eseguito dalle 21:00 alle 07:00; per i turnisti dalle 22:00 alle 06:00.
Maggiorazioni per i non turnisti:
- 35% per i lavoratori la cui attività si svolge normalmente e sistematicamente di notte;
- 50% per tutti gli altri lavoratori.
Lavoro festivo
Per i non turnisti il lavoro eseguito nei giorni festivi dà diritto a una maggiorazione del 50%.
Lavoro straordinario
Maggiorazioni:
- diurno feriale da 37 h e 40' a 39 h settimanali: 10%;
- diurno feriale da 39 h settimanali: 25%;
- notturno feriale: 65%;
- diurno domenicale: 55%;
- notturno domenicale: 75%;
- diurno festivo: 60%;
- notturno festivo: 85%.
Lavoro a turni
| Prestazioni effettuate nei | Compenso per ore ordinarie lavorate | Maggiorazione quota oraria ordinaria Tipo A (3x7) | Maggiorazione quota oraria ordinaria Tipo C (2x7) | Tutti: lavoro straordinario nelle festività |
|---|---|---|---|---|
| Turni giornalieri feriali | 22% | 17,3% | - | 125% |
| Turni notturni feriali | 55% | - | - | 165% |
| Turni giornalieri domenicali | 35% | 32% | - | 155% |
| Turni notturni domenicali | 70% | - | - | 175% |
| Turni giornalieri nelle festività nazionali | 35% | 32% | 60% | 160% |
| Turni notturni nelle festività nazionali | 70% | - | 60% | 185% |
Note:
- la maggiorazione contrassegnata per le domeniche è applicabile alternativamente alle domeniche o a un numero equivalente di riposi, con massimo 52 all'anno;
- per turno in una festività infrasettimanale: per ciascuna ora ordinaria lavorata spetta, oltre alle maggiorazioni per turni festivi, anche la maggiorazione del 60%;
- per turno di tipo B (3x5) e avio-rifornitori le maggiorazioni sono concordate a livello aziendale.
Orario a 244 giornate annue
Dal 01/01/2015 le aziende che adeguano l'orario a 244 giornate annue in assenza di accordo sindacale riconoscono ai turnisti direttamente coinvolti, sulle 12,5 giornate eccedenti e per la sola vigenza di tale articolazione, un incremento dell'8% sulle maggiorazioni. Tali incrementi non rientrano nel computo della paga oraria per straordinario e festivo.
EDR ex turni
Per i lavoratori in forza al 30/09/2014:
- 1,35% per turni di tipo A;
- 0,70% per turni di tipo C;
- per i turni B e gli avio-rifornitori, percentuale definita a livello aziendale.
Addestramento/formazione e attività giornaliere del turnista
In assenza di regolamentazione aziendale, per addestramento/formazione, permessi sindacali e impegno del turnista in attività giornaliere, spetta una maggiorazione del 12,5%.
Assenze prolungate del turnista
In caso di prolungata assenza per malattia o infortunio oltre 15 giorni lavorativi, è prevista un'indennità pari al 16% della retribuzione giornaliera dal primo giorno di assenza.
Maggiorazioni turno ad personam per uscita dal turno
Ai turnisti con elevata anzianità di attività prestata in turno che vengano adibiti a lavoro a giornata per decisione aziendale o per permanente inidoneità spetta un importo ad personam calcolato sulla media dei compensi complessivi dei 3 anni precedenti percepiti a titolo di indennità e maggiorazioni.
| Permanenza in turno | Percentuale |
|---|---|
| 20 anni | 35% |
| 25 anni | 50% |
| 30 anni | 65% |
| 35 anni | 80% |
Lavoro discontinuo
Le aziende possono determinare il normale orario dei lavoratori addetti a lavori discontinui fino a non superare di 5 ore l'orario settimanale previsto dal contratto, corrispondendo per ciascuna ora effettivamente lavorata oltre tale limite un compenso pari al 100% della quota oraria.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono festivi i giorni considerati tali dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono.
Semifestività (24 e 31 dicembre):
- ai lavoratori giornalieri spettano permessi retribuiti aggiuntivi;
- per i non turnisti, le eventuali prestazioni richieste in tali giornate sono compensate con il riconoscimento delle corrispondenti ore di lavoro straordinario feriale;
- per i turnisti, se vi è prestazione per l'intera giornata del 24 o del 31 dicembre, 8 ore vengono convenzionalmente considerate come straordinarie diurne feriali per ciascuno dei turni della giornata.
4 novembre: solo per i lavoratori ex CCNL ENI in forza al 14/03/2002, spetta:
- 1 giorno di riposo aggiuntivo;
- pagamento di 1/25 della retribuzione mensile a novembre.
Ferie
- anzianità fino a 10 anni: 4 settimane, pari a 20 giorni lavorativi;
- anzianità oltre 10 anni: 5 settimane, pari a 25 giorni lavorativi.
Dal 01/01/2026, per chi soddisfa entrambi i seguenti requisiti:
- anzianità aziendale superiore a 5 anni;
- azzeramento entro il 31 marzo di tutte le ferie residue maturate al 31 dicembre dell'anno precedente;
viene anticipata contestualmente la maturazione pro quota del successivo scaglione previsto per l'anzianità superiore ai 10 anni.
In caso di mancato azzeramento al 31 marzo dell'anno di raggiungimento dei 5 anni, l'anticipazione può essere riconosciuta al raggiungimento di 6, 7, 8 o 9 anni, sempre con azzeramento delle residue ferie entro il 31 marzo.
Dal 01/01/2028, fermo l'azzeramento delle ferie residue, l'accesso al nuovo scaglione di ferie viene anticipato ai 3 anni di anzianità aziendale.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
Spettano 15 giorni consecutivi di calendario. Se per necessità esclusivamente aziendali non è possibile fruirne in occasione del matrimonio o dell'unione civile, il congedo può essere fruito entro 3 mesi dalla data dell'evento.
Permessi e congedi retribuiti
Si applica la normativa di legge per:
- lutto e malattia parenti;
- assistenza a persone disabili;
- cure per invalidi;
- donne vittime di violenza.
Per le lavoratrici vittime di violenza di genere, i congedi previsti possono essere usufruiti a mezze giornate o a giornate intere.
Malattia e infortunio
Malattia - periodo di comporto
| Anzianità | Comporto continuativo | Comporto non continuativo |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 7 mesi | 9 mesi in 1 anno |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 10 mesi | 12 mesi in 18 mesi |
| Oltre 10 anni | 12 mesi | 18 mesi in 27 mesi |
Malattia - trattamento economico
| Anzianità | Comporto continuativo | Comporto non continuativo |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni | primi 4 mesi al 100% RGM, successivi 3 mesi al 50% RGM | 5,5 mensilità nell'arco di 9 mesi consecutivi |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | primi 6 mesi al 100% RGM, successivi 4 mesi al 50% RGM | 8 mensilità nell'arco di 12 mesi consecutivi |
| Oltre 10 anni | primi 8 mesi al 100% RGM, successivi 4 mesi al 50% RGM | 10 mensilità nell'arco di 18 mesi consecutivi |
Infortunio
Periodo di comporto: fino alla guarigione clinica.
Trattamento economico:
| Anzianità | Comporto continuativo | Comporto non continuativo |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni | primi 4 mesi al 100% RGM, successivi 3 mesi al 50% RGM | 5,5 mensilità nell'arco di 9 mesi consecutivi |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | primi 6 mesi al 100% RGM, successivi 4 mesi al 50% RGM | 8 mensilità nell'arco di 12 mesi consecutivi |
| Oltre 10 anni | primi 8 mesi al 100% RGM, successivi 4 mesi al 50% RGM | 10 mensilità nell'arco di 18 mesi consecutivi |
Maternità e paternità
Si applica la normativa legale prevista dal d.lgs. 151/2001.
Il CCNL prevede che la lavoratrice madre o il lavoratore padre, nei casi previsti dalla legge, ricevano una integrazione a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione globale di fatto per i mesi di assenza obbligatoria.
Gestione del rapporto di lavoro
Periodo di prova
- 1/2 mese per la categoria 6;
- 3 mesi per le categorie 4 e 5;
- 6 mesi per le categorie da 3 a 1.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è rapportato alla ridotta prestazione lavorativa.
Lavoro supplementare:
- ammesso fino al limite dell'orario dei lavoratori a tempo pieno;
- maggiorazione del 15% entro il limite del 50% della differenza tra orario mensile concordato e orario a tempo pieno;
- maggiorazione del 50% per prestazioni eccedenti tale limite.
Clausole elastiche e flessibili:
- le ore prestate in attuazione delle clausole sono retribuite con maggiorazione del 15%.
Apprendistato professionalizzante
Durata:
- 3 anni per le categorie 5 e 4;
- 2 anni per le categorie 3 e 2.
Retribuzione: alla retribuzione tabellare relativa al minimo del livello di inquadramento e del relativo C.R.E.A. si applicano le seguenti percentuali:
- categorie 2 e 3: 90% primo anno, 95% secondo anno;
- categoria 4: 90% primo anno, 95% secondo e terzo anno;
- categoria 5: 80% primo anno, 90% secondo e terzo anno.
Tempo determinato
Si applica la disciplina legale del d.lgs. 81/2015, con le seguenti previsioni contrattuali:
- durata massima ordinaria: 12 mesi;
- un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
- è condivisa la possibilità di apporre un termine superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi complessivi per aumentate esigenze temporanee connesse allo svolgimento di attività specifiche e determinate, anche legate alla realizzazione di commesse, progetti o impianti;
- in caso di congedo ex d.lgs. 151/2001, l'affiancamento in sostituzione può avvenire fino a 2 mesi prima dell'inizio del congedo.
Limiti numerici:
- massimo 30% come media annua all'atto dell'assunzione;
- massimo 40% nelle attività di ingegneria e costruzioni;
- se il rapporto percentuale dà un numero inferiore a 10, possono essere instaurati fino a 10 rapporti a termine;
- per i datori che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato;
- in ogni caso il numero dei contratti non deve superare quello degli occupati a tempo indeterminato.
Somministrazione
Il numero dei lavoratori con contratti a tempo determinato e in somministrazione a termine non può superare il 30% come media annua, da osservare all'atto dell'assunzione.
Nelle attività di ingegneria e costruzioni la percentuale complessiva non può superare il 40% dei lavoratori a tempo indeterminato a ruolo.
Se il calcolo produce un decimale, è possibile l'arrotondamento all'unità superiore se il decimale è uguale o superiore a 0,5.
Risoluzione del rapporto
Preavviso
| Anzianità | Categorie 1-3 | Categorie 4-5 | Categoria 6 |
|---|---|---|---|
| Fino a 2 anni | 4 mesi | 3 mesi | 2 settimane |
| Oltre 2 fino a 5 anni | 4 mesi | 3 mesi | 1 mese |
| Oltre 5 fino a 10 anni | 5 mesi | 4 mesi | 3 mesi |
| Oltre 10 fino a 15 anni | 6 mesi | 5 mesi | 4 mesi |
| Oltre 15 anni | 8 mesi | 6 mesi | 5 mesi |
Per le dimissioni, i termini sopra indicati sono ridotti della metà.
La decorrenza del preavviso può avvenire da qualsiasi giorno del mese; in caso di licenziamento, se la decorrenza è diversa dal 15 o dall'ultimo giorno del mese, il periodo è aumentato di un numero di giorni pari a quelli mancanti a tali date.
TFR
Si applica la disciplina della legge 29/05/1982 n. 297.
La retribuzione annua utile ai fini del TFR comprende:
- minimo di categoria;
- livello di C.R.E.A.;
- aumenti periodici d'anzianità;
- assegni ad personam;
- indennità di funzione;
- compenso per lavoro discontinuo;
- indennità di turno e maggiorazioni per lavoro a turni, anche nell'ipotesi di uscita dal turno;
- eventuali altri elementi retributivi aziendali espressamente computabili ai fini TFR.
Accordi e rinnovi
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