Cassazione Civile, Ordinanza n. 14768/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un comune per recuperare somme pagate a un ex dirigente a titolo di retribuzione di posizione per gli anni 2009-2010, ritenute indebitamente percepite perché erogate in assenza dei presupposti previsti dalla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato e dal CCNL di comparto. Il dirigente propose opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti e contestando nel merito la pretesa restitutoria. Il tribunale e poi la corte d'appello rigettarono le sue difese, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario e la fondatezza della ripetizione d'indebito. Con il ricorso per cassazione il lavoratore articolò sette motivi: 1) nullità per violazione del contraddittorio e mutatio libelli del comune tra ricorso monitorio e difese in opposizione; 2) difetto di giurisdizione del giudice ordinario per asserita natura di danno erariale della pretesa; 3) omesso esame della censura relativa all'art. 2126 c.c. e alla preclusione della ripetizione delle somme anche in caso di nullità del contratto; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e motivazione apparente per aver valorizzato relazioni del MEF e della Corte dei conti come elementi probatori; 5) omessa pronuncia sulla necessità di una previa declaratoria di nullità delle determinazioni dirigenziali che avevano quantificato il trattamento; 6) omessa pronuncia sull'asserita necessità di rinnovare l'intero iter procedimentale prima di agire in ripetizione; 7) ultrapetizione, per avere la corte territoriale accertato l'insussistenza dei presupposti della retribuzione di posizione pur in assenza di domanda di nullità delle determinazioni dirigenziali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e mancata specifica trascrizione degli atti processuali rilevanti; infondato il secondo, affermando che nelle controversie di pubblico impiego privatizzato la lite relativa alla ripetizione di indebito promossa dall'amministrazione contro il dipendente appartiene al giudice ordinario, mentre la giurisdizione contabile riguarda il diverso giudizio di responsabilità erariale; inammissibile il terzo per mancata specifica riproduzione del motivo d'appello e comunque infondato, poiché l'art. 2126 c.c. non si applica a una mera maggiorazione retributiva di un incarico dirigenziale; infondato il quarto, perché le relazioni di organi pubblici non sono prove legali ma sono liberamente apprezzabili come materiale probatorio, e perché la censura sull'art. 2697 c.c. era in realtà una contestazione della valutazione del merito; infondati i quinto, sesto e settimo motivo, poiché la corte d'appello aveva implicitamente e comunque correttamente escluso la necessità di una previa declaratoria di nullità delle determinazioni dirigenziali o di un nuovo iter procedimentale, pronunciando sulla domanda di ripetizione d'indebito e sui relativi presupposti. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 420 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo come parametro della dedotta violazione del contraddittorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
art. 360 c.p.c.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione, richiamata per qualificare le doglianze come violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame e vizi di motivazione/procedimento.
art. 366 c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso deve contenere la specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti rilevanti, anche quando si deduce un error in procedendo.
art. 369 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale norma che impone l'onere di deposito/indicazione degli atti rilevanti.
art. 37 c.p.c.
Invocato per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ma la censura è respinta.
L. n. 20/1994
Richiamata nel motivo sulla giurisdizione contabile e sul danno erariale.
art. 24, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Indicata come norma che disciplina la retribuzione del personale dirigenziale nel pubblico impiego contrattualizzato e la sua determinazione tramite contratti collettivi.
art. 26 CCNL Area dirigenza Comparto Regioni e Autonomie locali
Richiamato per i presupposti del fondo dirigenza e della retribuzione accessoria.
art. 2126 c.c.
La Corte esclude l'applicabilità della norma alla mera maggiorazione della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale, non essendovi una prestazione lavorativa aggiuntiva diversa dal sinallagma originario.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del dedotto vizio di motivazione/omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Invocato per asserita omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ritiene che la sentenza di merito abbia deciso sulla domanda proposta senza eccedere il petitum.
art. 113, comma 1, c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso relativo all'obbligo del giudice di decidere secondo diritto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale; la Corte esclude il vizio perché la sentenza conteneva una motivazione sufficiente e logicamente coerente.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che la violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice ripartisce erroneamente il rischio dell'incertezza probatoria tra le parti; non quando si contesta la valutazione delle prove raccolte.
art. 384 c.p.c.
Utilizzato dalla Corte per integrare la motivazione del giudice di merito con una ragione giuridica corretta già desumibile dagli atti.
art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato in relazione alla giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego privatizzato e alla nozione di "questione" rilevante ai fini della lite insorta tra amministrazione e dipendente.
art. 97 Cost.
Richiamato in motivazione per affermare che la pubblica amministrazione, in presenza di atti illegittimi, è tenuta al ripristino della legalità violata.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la controversia promossa dal dipendente contro l'ente datore di lavoro per contestare una pretesa restitutoria o un'azione di ripetizione d'indebito appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se i fatti materiali possono rilevare pure sul piano del danno erariale; la giurisdizione contabile riguarda il diverso giudizio di responsabilità amministrativa.
- L'azione della pubblica amministrazione per ripetizione di somme indebitamente corrisposte è distinta e autonoma rispetto all'azione di responsabilità erariale: la prima ha funzione riparatoria e mira al recupero dell'indebito, la seconda ha funzione sanzionatoria e tutela l'interesse pubblico generale.
- Nel ricorso per cassazione che denunci un error in procedendo, la parte deve rispettare l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti processuali rilevanti; non è sufficiente un generico rinvio per relationem o la mera contrapposizione di una diversa lettura degli atti.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la tesi non esaminata espressamente, dovendosi intendere implicitamente rigettati gli argomenti incompatibili con il decisum.
- L'art. 2126 c.c. non si applica quando la controversia riguarda una mera componente economica di un incarico dirigenziale e non una prestazione lavorativa di fatto diversa e autonoma rispetto a quella contrattualmente attribuita.
- Le relazioni o valutazioni provenienti da organi pubblici non costituiscono prova legale, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice come elementi probatori atipici, purché il loro uso sia motivato e il contraddittorio si instauri con la produzione in giudizio.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova o decide sull'incertezza probatoria applicando una regola di giudizio sbagliata; se invece valuta le prove e ritiene dimostrato o non dimostrato un fatto, la censura riguarda il merito e non la ripartizione dell'onere probatorio.
- In materia di trattamento economico del dirigente pubblico, l'atto dell'amministrazione non basta da solo a creare un diritto al compenso se non è conforme alla disciplina legale e collettiva; in difetto di tale conformità l'atto è nullo e l'ente può pretendere il ripristino della legalità e il recupero delle somme indebitamente erogate.
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