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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28870/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati cui era contestato un furto di energia elettrica realizzato mediante allaccio diretto abusivo alla rete. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere; in appello, a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero, la Corte territoriale ha riformato la decisione e ha condannato gli imputati. I ricorrenti hanno dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, da un lato la violazione dell'art. 604 c.p.p. per avere la Corte d'appello deciso nel merito, previa rinnovazione del dibattimento, dopo aver rilevato una nullità del giudizio di primo grado legata alla mancata notifica del verbale contenente una contestazione suppletiva, invece di trasmettere gli atti al primo giudice; dall'altro, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità, sostenendo che gli indizi valorizzati non dimostrassero la consapevolezza dell'allaccio fraudolento e il suo consapevole utilizzo. Con memorie difensive sono stati inoltre richiamati gli sviluppi giurisprudenziali sul regime di procedibilità del furto dopo la riforma Cartabia e sulla possibilità di contestare in udienza l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, in base alla disciplina introdotta dal d.lgs. 150/2022, il furto sia divenuto procedibile a querela, ma che nel caso concreto la contestazione originaria fosse già idonea a evocare in fatto l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., perché il capo di imputazione faceva riferimento a un furto di energia mediante allaccio diretto alla rete del servizio elettrico nazionale, con conseguente procedibilità d'ufficio. Ha inoltre affermato che, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato nella motivazione, una contestazione suppletiva tardiva dell'aggravante non è consentita dopo la scadenza del termine per querela e, se formulata, è tamquam non esset; ma ciò non incideva nel caso di specie, poiché l'aggravante risultava già contestata in fatto. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito, avendo la Corte d'appello spiegato in modo logico la prova della disponibilità dell'immobile e della consapevolezza dell'allaccio abusivo sulla base della presenza degli imputati sul luogo, della loro fuga e degli ulteriori elementi di contesto. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e a versare euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Il furto, anche aggravato o pluriaggravato, è divenuto procedibile a querela, salvo i casi espressamente esclusi, tra cui l'ipotesi di furto commesso su cose destinate a pubblico servizio.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato nell'imputazione originaria come aggravante di violenza sulle cose.

  • art. 625 c.p.

    Aggravante della sottrazione di cose destinate a pubblico servizio; può essere contestata anche mediante espressioni fattuali evocative se idonee a consentire la difesa.

  • art. 517 c.p.p.

    Norma richiamata per la contestazione suppletiva in udienza di una circostanza aggravante.

  • art. 604 c.p.p.

    Disciplina la regressione del processo o la rinnovazione del dibattimento in appello in caso di nullità del giudizio di primo grado; nel caso concreto la Corte ha deciso nel merito previa rinnovazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato, il giudice deve rilevare immediatamente la mancanza di querela quando il termine sia spirato senza proposizione della querela.

  • art. 585 c.p.p.

    Richiamato per i motivi nuovi e aggiunti depositati in cassazione.

  • art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022

    Per i fatti anteriori alla riforma, il termine per proporre querela decorre dal 30 dicembre 2022 se la persona offesa aveva già notizia del fatto.

  • art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022

    Ha modificato il regime di procedibilità del furto, rendendolo di regola procedibile a querela.

Massime di principio

  • Nel furto, l'aggravante della destinazione del bene sottratto a pubblico servizio può risultare validamente contestata anche senza richiamo formale dell'articolo di legge, quando l'imputazione descriva in modo chiaro un fatto che la evoca inequivocamente e consente una difesa puntuale.
  • Dopo la riforma che ha reso il furto di regola procedibile a querela, la mancanza di querela entro il termine previsto preclude la prosecuzione del procedimento, salvo che l'imputazione contenga già fatti idonei a integrare un'ipotesi che mantiene la procedibilità d'ufficio.
  • La contestazione suppletiva tardiva di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio, quando il termine per querela sia già decorso senza proposizione della stessa, non è consentita e resta priva di effetti; ma ciò non rileva se la stessa aggravante era già compiutamente contestata in fatto sin dall'origine.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio motivazionale, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli indizi già scrutinati dai giudici di merito.
  • La prova della consapevolezza dell'allaccio abusivo e della disponibilità dell'immobile può essere desunta da una valutazione unitaria di più indici fattuali, purché la motivazione della sentenza di merito sia logica e non meramente assertiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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