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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33088/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (detenuto)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza, in sede di giudizio di rinvio, aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo differenziato previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. Con un unico articolato motivo ha dedotto la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 41-bis Ord. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 627, comma 3, c.p.p. La difesa ha sostenuto che il giudice del rinvio avesse reiterato il percorso argomentativo già censurato dalla precedente sentenza di annullamento, omettendo di acquisire gli atti istruttori posti a fondamento del decreto ministeriale e richiamati nei pareri delle autorità interpellate. Ha inoltre dedotto l’assenza di una concreta attualizzazione degli indicatori di pericolosità, il riferimento a una condanna relativa a fatti risalenti al 2014, il richiamo a operazioni di polizia riguardanti gruppi criminali diversi senza spiegare il collegamento con il contesto di appartenenza del ricorrente, l’omessa valutazione della condotta regolare tenuta in istituto e dell’assenza di trattenimenti di corrispondenza, nonché la mancata individuazione dei potenziali destinatari di eventuali comunicazioni verso l’esterno. La difesa ha infine lamentato l’omessa valutazione dell’incidenza delle gravi condizioni patologiche sulla capacità di mantenere collegamenti criminali e sulla perdurante pericolosità, non essendo sufficiente il solo giudizio di compatibilità delle condizioni di salute con la detenzione carceraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva nuovamente utilizzato il medesimo percorso motivazionale già censurato dalla precedente sentenza rescindente, violando l’obbligo di uniformarsi ai principi enunciati nel giudizio di rinvio ai sensi dell’art. 627, comma 3, c.p.p. In particolare, il Tribunale aveva richiamato informazioni contenute nel decreto ministeriale senza acquisire le note istruttorie che le documentavano, nonostante la precedente pronuncia avesse indicato tale acquisizione come necessaria; aveva desunto l’attuale pericolosità dal ruolo criminale attribuito al ricorrente e da fatti risalenti, senza chiarire la loro attualizzazione; aveva menzionato operazioni riguardanti gruppi criminali vicini senza individuare concreti elementi di collegamento con il sodalizio di riferimento; e non aveva spiegato in che modo il ricorrente potesse attualmente mantenere contatti, proseguire relazioni o impartire ordini verso l’esterno. La Corte ha inoltre rilevato la necessità di valutare la pericolosità anche in rapporto alle condizioni di salute del ricorrente. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    regime detentivo differenziato

    La proroga del regime è legittima solo se fondata su elementi attuali e concreti riguardanti la capacità del detenuto di mantenere legami, proseguire contatti o impartire ordini verso l’esterno, creando un pericolo concreto per l’ordine o la sicurezza pubblica; non è sufficiente la mera pericolosità desunta dalla gravità dei reati o dalla posizione criminale pregressa.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

    Il giudice del rinvio deve conformarsi ai principi e alle indicazioni contenuti nella sentenza rescindente e non può riproporre il medesimo percorso argomentativo già censurato, lasciando irrisolte le lacune motivazionali individuate dalla Corte di cassazione.

  • art. 52 D.Lgs. 196/2003

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

    La disposizione è richiamata nella clausola finale del provvedimento ai fini della tutela dei dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi ai principi enunciati dalla sentenza di annullamento e non può reiterare il percorso argomentativo già dichiarato apparente o insufficiente; la riproposizione delle medesime lacune motivazionali integra violazione dell’art. 627, comma 3, c.p.p.
  • Quando il provvedimento di proroga del regime ex art. 41-bis Ord. pen. richiama atti istruttori come elementi fondanti della decisione, il giudice deve acquisirli o spiegare in modo specifico e logicamente verificabile perché la loro acquisizione sia superflua; non è sufficiente riportarne il contenuto mediante il rinvio al decreto ministeriale.
  • La difesa ha diritto di conoscere gli atti utilizzati per fondare il provvedimento reclamato, così da poter verificarne la rilevanza e la tenuta; non può essere posto a suo carico un illimitato onere di procurarsi autonomamente tutti gli atti del procedimento.
  • Ai fini della proroga del regime ex art. 41-bis Ord. pen. non basta la persistente pericolosità del detenuto o la gravità dei reati commessi: occorrono elementi attuali e concreti che dimostrino la capacità di mantenere contatti, legami o direttive verso l’esterno con il sodalizio criminale di riferimento.
  • Il richiamo a operazioni di polizia riguardanti gruppi criminali diversi o ritenuti vicini al sodalizio di appartenenza non è sufficiente se il giudice non esplicita i concreti elementi che dimostrano il collegamento tra tali operazioni e il contesto criminale del detenuto.
  • La perdurante operatività del sodalizio criminale può costituire un elemento di valutazione, ma non sostituisce l’accertamento specifico della possibilità attuale del detenuto di riallacciare contatti o impartire ordini verso l’esterno.
  • Nella valutazione della perdurante pericolosità rilevante per il regime ex art. 41-bis Ord. pen. devono essere considerate anche le condizioni di salute del detenuto, distinguendo il giudizio sulla compatibilità della patologia con la detenzione dal diverso accertamento della sua incidenza sulla capacità criminale e sulla possibilità di mantenere collegamenti esterni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

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