Cassazione Penale, Sentenza n. 20393/2023 del 12/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Torino che confermava la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e documentale (capo 1-bis) relativa alla gestione come amministratore della All Technologies s.r.l. Il ricorrente deduceva: vizio di motivazione sulla ritenuta destinazione indebita di prelievi dai conti societari (sostenendo che i prelievi fossero stati impiegati per pagamenti in contanti a favore di Marello Casimiro per l'acquisizione di un ramo d'azienda e per pagamenti salariali a Domenico Gargano); irrilevanza della perizia contabile disposta in appello; mancanza di prova del dolo specifico per la bancarotta documentale (la carenza di scritture sarebbe limitata a gennaio-giugno 2013); e mancato riconoscimento dell'attenuante per speciale tenuità del danno ex art. 219, comma terzo, legge fallimentare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna. Ha ritenuto inammissibili le censure che chiedevano una diversa valutazione del secondo grado considerato che la motivazione di appello va letta in correlazione con quella di primo grado (doppia conforme). Ha ritenuto provati numerosi prelievi dai conti societari (bonifici verso conto personale e prelievi in contanti) privi di giustificazione contabile; la perizia disposta in appello ha confermato e aumentato l'ammontare delle distrazioni, prudenzialmente quantificate in almeno 50.000 euro. Quanto alla bancarotta documentale, la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico perché l'omessa tenuta della contabilità era collegata all'intento di occultare le vistose distrazioni. L'attenuante per speciale tenuità è stata esclusa in considerazione dell'importo distratto e della sostanziale assenza di patrimonio della società. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
Distinzione fra le due ipotesi previste: sottrazione/distruzione di scritture (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (che può richiedere dolo generico). L'omessa tenuta della contabilità integra la fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta solo se l'omissione è finalizzata a recare pregiudizio ai creditori (cioè a nascondere distrazioni)
art. 219, comma terzo, legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno va valutata con riferimento all'ammontare della distrazione operata dall'imputato e non in relazione al generale ammontare del passivo fallimentare; qui l'importo minimo attribuito (circa 50.000 euro) ha escluso la speciale tenuità
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Previsione procedurale richiamata per il trattamento del ricorso (modalità di trattazione senza intervento delle parti); citata per indicare la forma di trattazione del ricorso in Cassazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018
Richiamata in relazione al ridimensionamento delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall., come parametro di adeguamento delle misure accessorie nella sentenza d'appello
Massime di principio
- La decisione di appello va letta insieme alla motivazione di primo grado: censure che richiedono risposte su questioni già esaurientemente affrontate in primo grado possono essere considerate inammissibili.
- La prova dei prelievi documentali e l'assenza di giustificazione contabile costituiscono elemento centrale per la configurazione della bancarotta patrimoniale; il convenuto ha l'onere di provare la destinazione delle somme.
- Una perizia contabile disposta in appello può avvalorare e addirittura aumentare la quantificazione delle distrazioni accertate in primo grado e ha forte rilievo probatorio.
- L'omessa tenuta della contabilità integra la bancarotta documentale fraudolenta solo se risulta che l'omissione era finalizzata a nascondere distrazioni e a recare pregiudizio ai creditori (quindi occorre accertare il dolo specifico o l'intento di occultamento).
- L'attenuante per speciale tenuità del danno va valutata in rapporto all'ammontare effettivo della distrazione: importi non trascurabili (es. circa 50.000 euro) escludono tale attenuante anche se il passivo complessivo è molto più elevato.
- Errori materiali o di battitura nei passaggi della motivazione di per sé non invalidano la decisione quando il quadro fattuale e logico-giuridico risulti complessivamente consistente.
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