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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38638/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro il decreto del 2/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza (presentata il 27/01/2024) di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati elencati nei punti 1-16. Successiva opposizione depositata il 10/02/2024 e decreto del 4/05/2024 del Tribunale che dichiarava il non luogo a provvedere sull'opposizione ritenendo che contro la declaratoria di inammissibilità fosse proponibile soltanto il ricorso per cassazione. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., per avere il Giudice dell'esecuzione deciso de plano senza contraddittorio e chiedeva che, in caso di impropria opposizione, l'atto venisse riqualificato come ricorso per cassazione e trasmesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha però rilevato che il Tribunale di Milano ha errato nel dichiarare il non luogo a provvedere sull'opposizione invece di riqualificarla come ricorso per cassazione e trasmetterla. Pertanto la Corte ha qualificato l'opposizione del 10/02/2024 come ricorso per cassazione, ne ha esaminato il merito e lo ha rigettato: la declaratoria di inammissibilità emessa de plano dal Giudice dell'esecuzione era legittima perché l'istanza era manifestamente infondata, priva degli elementi che dimostrassero un'ideazione unitaria delle condotte. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede che le violazioni costituiscano parte di un unico programma criminoso; la norma è richiamata per i presupposti sostanziali del riconoscimento del vincolo.

  • art. 671 c.p.p.

    Regola le istanze al Giudice dell'esecuzione per effetti relativi alla continuazione; utilizzata per indicare la competenza procedurale del giudice dell'esecuzione.

  • art. 666 c.p.p.

    Comma 1: decisione in udienza camerale in contraddittorio; comma 2: eccezione per manifesta infondatezza che legittima la declaratoria di inammissibilità de plano senza contraddittorio.

  • art. 667 c.p.p.

    Disciplina l'opposizione al decreto del giudice dell'esecuzione; l'opposizione non è un mezzo di impugnazione in senso tecnico ma un'istanza diretta al giudice procedente.

  • art. 676 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle impugnazioni in sede esecutiva; contesto procedurale dell'opposizione.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamata come parametro di legittimità sull'obbligo del contraddittorio camerale e della partecipazione delle parti; la Corte ha ritenuto che il giudice poteva, nella fattispecie, decidere de plano per manifesta infondatezza senza violare la norma.

  • principio del favor impugnationis e principio di conservazione degli atti processuali

    Imposizione al giudice di riqualificare un'impugnazione proposta con formula errata (es. opposizione anziché ricorso per cassazione) e di tener conto dell'atto nella forma più idonea a garantire il diritto di impugnazione della parte.

Massime di principio

  • Il Giudice dell'esecuzione deve decidere le istanze di riconoscimento della continuazione in udienza camerale e in contraddittorio, salvo che l'istanza sia manifestamente infondata: in quel caso è legittima una declaratoria di inammissibilità adottata de plano senza contraddittorio.
  • La declaratoria di inammissibilità de plano è ammessa solo quando l'insussistenza dei presupposti è evidente e non richiede valutazioni di merito o discrezionali; se sono necessarie valutazioni complesse va celebrata l'udienza camerale.
  • Se una parte propone un'impugnazione con modalità procedurali errate, il giudice ha l'obbligo, in applicazione del favor impugnationis e del principio di conservazione degli atti, di riqualificare l'atto nella forma di impugnazione corretta (es. ricorso per cassazione) e di provvedere di conseguenza.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione il ricorrente deve indicare elementi concreti che dimostrino un'ideazione unitaria e una progettazione originaria di una serie di reati con finalità comune; mere enunciazioni prive di tali elementi rendono l'istanza manifestamente infondata.
  • La violazione procedurale relativa all'errata dichiarazione del non luogo a provvedere può comportare che il giudice di legittimità riqualifichi l'impugnazione e decida il merito, ma non garantisce automaticamente l'accoglimento se il vizio sostanziale dell'istanza persiste.

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