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Ordinanza

Ordinanza n. 11968/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento voglia codesto Ecc.mo T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, previa nomina di un commissario ad acta, e, ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e), ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, entro il termine congruo che piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma - sezione Lavoro n. 3851/25 (v. allegato) nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 31121/2024, pubblicata in data 28/03/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 14/04/2025, passata in giudicato, provvedendo “a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 258,00 oltre rimborso spese generali del 15%, iva, cpa e rimborso c.u., da distrarsi”. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.

Giustizia amministrativa202601913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 3851/2025, relativa alla rifusione delle spese di lite

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito desse esatta esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva disposto la rifusione delle spese di lite in suo favore, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha chiesto, in particolare, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il ricorso per ottemperanza. Ritenendo opportuno acquisire chiarimenti sui fatti di causa e sulle censure dedotte, ha ordinato al Ministero resistente di depositare una relazione sui fatti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 dicembre 2026. Non sono state assunte, allo stato, determinazioni sulla nomina del commissario ad acta, sull'eventuale astreinte, sull'adempimento del giudicato o sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta del ricorrente di una misura pecuniaria coercitiva per il ritardo o l'inosservanza nell'esecuzione del giudicato; il TAR non ha ancora deciso sulla relativa domanda.

  • art. 475 c.p.c.

    notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c.

    La norma è richiamata in relazione alla notificazione della sentenza del giudice ordinario in forma attestata conforme; l'ordinanza non esprime una valutazione definitiva sulla sua efficacia esecutiva nel giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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