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Sentenza

Sentenza n. 2290/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4423/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 14 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202503654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 742,73 oltre interessi a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 4423/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La pronuncia aveva accolto parzialmente la domanda retributiva relativa agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando l’Amministrazione al pagamento di € 742,73 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi domandato l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell’integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. In assenza di prova dell’avvenuto pagamento, il Ministero è stato condannato a erogare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza € 742,73, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a titolo di retribuzione professionale docente prevista dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con obbligo di provvedere nei successivi 60 giorni. Il TAR ha escluso un compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché l’esiguità del debito avrebbe reso la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    La definitività della sentenza del giudice ordinario è stata desunta dall’attestazione della cancelleria relativa al passaggio in giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione costituisce il periodo minimo da rispettare prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo è rappresentato dalla sentenza munita di attestazione di conformità.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all’esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Costituisce il titolo contrattuale della retribuzione professionale docente dovuta in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione in copia conforme ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In assenza di prova dell’integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento della somma capitale e degli accessori entro un termine prefissato, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico la cui attività commissariale rientri nei compiti istituzionali connessi alla gestione della spesa pubblica; in tal caso non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, avuto riguardo all’esiguità dell’obbligazione, risulti eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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