Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6743/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondata la decisione del giudice dell'esecuzione, affermando l'esistenza di un vincolo funzionale/strumentale tra l'appartamento e il nascondiglio (il bunker), idoneo a favoreggiare la latitanza e quindi rientrante nella confisca ex art. 416-bis, comma 7 c.p. La Corte ha inoltre escluso omissione motivazionale e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca parziale della confisca definitiva di una porzione di fabbricato (appartamento in San Luca, via Di Vittorio n.1). La ricorrente, terza intestataria, deduceva assenza di motivazione e sosteneva l'autonomia dell'appartamento rispetto al cosiddetto "vano bunker" (sostanzialmente non comunicante direttamente), nonché la provenienza dell'immobile da risorse del padre, documentazione che a suo avviso il giudice avrebbe ignorato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis, comma 7, codice penale

    le cose che 'servirono a commettere il reato'

    La norma è stata interpretata come fondamento della confisca "pertinenziale": si confisca non sulla base della titolarità o della provenienza economica del bene, ma in relazione alla sua funzionalità o strumentalità rispetto alla commissione o al proseguimento del reato associativo (es. spazio idoneo a nascondere il latitante).

Massime di principio

  • La confisca "pertinenziale" ai sensi dell'art. 416-bis, comma 7 c.p. si fonda sul nesso di strumentalità/funzionalità tra il bene e l'attività criminale, non sulla titolarità formale o sull'origine lecita delle risorse che hanno permesso l'acquisto.
  • L'assenza di comunicazione fisica diretta tra due parti di un immobile non esclude la sussistenza del vincolo funzionale: è rilevante la facilità e rapidità di accesso e l'idoneità dell'area a favorire l'attività delittuosa (es. latitanza).
  • Per contestare efficacemente una confisca pertinenziale il terzo intestatario deve provare non solo la lecita provenienza dei fondi ma anche l'assenza di qualsiasi rapporto strumentale tra il bene e l'attività criminosa (ad es. impossibilità materiale o funzionale di utilizzo per il reato).
  • La motivazione del giudice dell'esecuzione sulle ragioni funzionali della confisca deve essere valutata in concreto; la mera produzione di documentazione sulla proprietà o sulle risorse familiari non è automaticamente sufficiente a rimuovere il vincolo se non attesta l'assenza del nesso di strumentalità.
  • Nelle opposizioni in sede di esecuzione è decisivo focalizzarsi sulle circostanze fattuali che comprovino la separatezza funzionale e l'inutilizzabilità del bene per finalità delittuose; la prova deve essere specifica e diretta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.