Cassazione Civile, Ordinanza n. 22344/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata accreditata aveva già proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, confermando il primo grado, aveva rigettato la domanda di condanna dell'azienda sanitaria al pagamento della differenza tra il tetto di spesa contrattualmente previsto per l'attività accreditata e quanto effettivamente corrisposto. La successiva impugnazione è stata proposta in revocazione dell'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato quel ricorso. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto un errore di fatto, sostenendo che l'ordinanza revocanda aveva affermato erroneamente che nel precedente ricorso non fosse stato debitamente riportato il testo del decreto del commissario ad acta n. 128/2017, mentre tale decreto sarebbe stato invece trascritto tra virgolette e in corsivo con indicazione della localizzazione dell'atto, in asserita conformità all'art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non riguardasse una svista percettiva, ma contestasse un apprezzamento valutativo della precedente ordinanza circa l'osservanza dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e dunque un errore non revocatorio. Inoltre ha osservato che l'asserito errore, quand'anche esistente, non sarebbe stato decisivo, poiché l'ordinanza revocanda aveva comunque esaminato le disposizioni del DCA n. 128/2017 e aveva posto a base del rigetto del primo motivo di ricorso anche una autonoma ratio interpretativa, ritenendo che il decreto fissasse criteri di decurtazione del budget e che il limite di spesa fosse conoscibile nel corso dell'anno. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa dell'intimata. È stato anche disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto richiede una svista percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti, non un errore di giudizio o valutativo.
artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione di una sentenza di cassazione deve riguardare atti interni al giudizio di legittimità ed essere autonomo, incidendo esclusivamente sulla sentenza revocanda.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La contestazione verteva sull'adeguatezza della trascrizione del documento nel ricorso per cassazione; la Corte ha qualificato il rilievo come valutativo e non come errore di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato è commisurato a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è esperibile solo quando la decisione sia fondata su una svista percettiva, obiettivamente riscontrabile dal confronto immediato tra sentenza e atti, e non quando si censuri la valutazione giuridica o processuale compiuta dal giudice.
- Un errore revocatorio non sussiste se il punto contestato è stato oggetto di discussione tra le parti o richiede una lettura interpretativa delle difese e degli atti, poiché in tal caso la decisione esprime un giudizio e non una mera percezione inesatta.
- Perché il vizio sia rilevante ai fini della revocazione, esso deve essere decisivo: se la sentenza impugnata si sorregge anche su una ratio autonoma e sufficiente, l'errore dedotto non consente la revocazione.
- Nel giudizio di legittimità, l'errore di fatto revocatorio deve riguardare atti interni direttamente esaminabili dalla Cassazione e deve incidere esclusivamente sulla decisione revocanda.
- La contestazione circa la sufficienza o l'adeguatezza della trascrizione di un documento nel ricorso per cassazione integra normalmente un problema valutativo di autosufficienza processuale, non un errore di fatto revocabile.
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