Sentenza del 18/10/2017 n. 4165 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di registro - Sentenza ex art. 2932 - Trasferimento di immobile - Mancato pagamento del corrispettivo - Atto sottoposto a condizione sospensiva - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa subordinazione del trasferimento al pagamento del prezzo non è stata qualificata come condizione sospensiva rilevante ai fini dell’imposta di registro. Il pagamento dipende infatti dalla sola volontà dell’acquirente e costituisce una condizione meramente potestativa, ininfluente ai fini fiscali. La sentenza ex art. 2932 c.c. è quindi soggetta a imposta di registro proporzionale ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. 131/1986, e non a imposta fissa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una sentenza resa ai sensi dell’art. 2932 c.c., con cui era stato disposto il trasferimento di un immobile a favore del promissario acquirente, subordinandolo al pagamento del corrispettivo pattuito. Il ricorrente sosteneva che tale subordinazione configurasse una condizione sospensiva e che, di conseguenza, l’imposta dovesse essere applicata in misura fissa. L’Amministrazione riteneva invece che il trasferimento fosse fiscalmente rilevante in misura proporzionale.
Norme richiamate
Art. 2932 del codice civile
Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto
La sentenza può produrre gli effetti del contratto definitivo non concluso e trasferire la proprietà dell’immobile al promissario acquirente.
Art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Atti sottoposti a condizione sospensiva
La disciplina della condizione sospensiva non si applica quando l’efficacia del trasferimento dipende da un comportamento rimesso alla sola volontà dell’acquirente. Il mancato pagamento del prezzo non impedisce quindi l’applicazione dell’imposta proporzionale al trasferimento disposto dalla sentenza.
Massime di principio
- Una sentenza ex art. 2932 c.c. che realizza il trasferimento di un immobile è normalmente soggetta all’imposta di registro proporzionale, anche se il pagamento del prezzo non è ancora avvenuto.
- La previsione secondo cui il trasferimento è subordinato al pagamento del corrispettivo non configura necessariamente una condizione sospensiva fiscalmente rilevante.
- Quando l’evento futuro dipende esclusivamente dalla volontà di una delle parti, in particolare dell’acquirente, esso può essere considerato una condizione meramente potestativa e non giustifica l’applicazione dell’imposta in misura fissa.
- Ai fini fiscali occorre distinguere tra una vera condizione sospensiva, legata a un evento obiettivo e indipendente dalla volontà delle parti, e una semplice subordinazione dell’efficacia al pagamento del prezzo.
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