Sentenza n. 2376/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota Agea – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, 13 giugno 2022 avente ad oggetto “Mauri Pasquale e Figli Società Agricola – CUAA 0016950137 Prot. N. 2021-ADERISC-4076498 del 02/12/2021”, con cui è stata rigettata la richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della l. n. 228/2012; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 ottobre 2023: dell'atto intimazione di pagamento 033 2023 90027601 32/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 6 luglio 2023 e con esso del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso del provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter l. n. 33/1999 (non allegato e non conosciuto), del provvedimento di determinazione del prelievo supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero delle comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la cartella esattoriale n. 033 2020 7150117291 000 asseritamente notificata il 16 marzo 2015 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione; nonché per l’accertamento della inesistenza dei debiti imputati alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela di AGEA e, con motivi aggiunti, intimazione di pagamento, ruolo e atti presupposti relativi al prelievo supplementare sul latte per varie annate
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota AGEA del 13 giugno 2022, con cui era stata rigettata una richiesta di autotutela presentata ai sensi della l. n. 228/2012. Con motivi aggiunti ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata nel luglio 2023, il ruolo emesso da AGEA per il prelievo latte, gli atti di aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti, i provvedimenti di determinazione del prelievo supplementare e gli ulteriori atti presupposti o conseguenti, chiedendo anche l'accertamento dell'inesistenza dei debiti relativi alle annate 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. All'udienza del 13 febbraio 2026 la ricorrente ha dichiarato che, per le prime tre annate, una sentenza del giudice ordinario aveva accertato l'annullamento della sanzione; per l'annata 2007/2008 era intervenuto un giudicato amministrativo di annullamento; per le annate 2005/2006 e 2006/2007 era sopravvenuta la normativa di cui all'art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023 e modificato dall'art. 1, comma 947, l. n. 199/2025. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione per tutte le annate oggetto del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il giudizio improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice ha ritenuto decisiva la dichiarazione della ricorrente, intervenuta prima della decisione, con cui essa ha escluso la permanenza dell'interesse alla pronuncia, in ragione dei giudicati già intervenuti e della normativa sopravvenuta. In applicazione dell'orientamento consolidato, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere interesse; il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate, considerata anche la complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione; la pronuncia consegue alla disponibilità dell'azione da parte del ricorrente.
art. 10-ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modifiche dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, come modificato dall'art. 1, comma 947, l. 30 dicembre 2025, n. 199
È richiamato quale normativa sopravvenuta che ha contribuito a determinare la carenza di interesse con riguardo alle annate 2005/2006 e 2006/2007; il testo non esplicita ulteriormente il contenuto applicativo della disciplina.
Massime di principio
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara validamente la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio all'esame del merito, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse può derivare anche dall'intervento di giudicati favorevoli al ricorrente o da una normativa sopravvenuta che renda non più utile la decisione sulla domanda originaria.
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