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Sentenza

Sentenza n. 356/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 928 del 8 luglio 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di rilascio di un nuovo permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, adottato il 3 giugno 2024

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio Minerva ha appellato la sentenza del TAR Puglia n. 928/2025, che aveva respinto l'impugnazione del diniego di permesso di costruire e la domanda risarcitoria. Con un unico motivo complesso ha contestato la ricostruzione del TAR sulla perdurante validità ed efficacia della convenzione urbanistica, sostenendo in particolare che l'atto ricognitivo e integrativo del 13 gennaio 2015 avesse natura novativa e non avesse riprodotto il termine di trentasei mesi previsto dalla convenzione del 2009 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Secondo l'appellante, il termine avrebbe dovuto essere collegato alla durata complessiva della convenzione, asseritamente prorogata sino al 17 dicembre 2028; pertanto il Comune sarebbe stato tenuto a rilasciare il permesso di costruire per consentire la realizzazione delle opere a scomputo. È stata reiterata anche la domanda di risarcimento dei danni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che l'atto del 2015, secondo il suo tenore letterale, integrasse e modificasse la convenzione del 2009 senza sostituirla integralmente. Di conseguenza, l'art. 4 della convenzione originaria, che imponeva la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria entro trentasei mesi e consentiva al Comune di intervenire direttamente in danno utilizzando le somme garantite, è rimasto efficace. Il Consorzio non ha rispettato il termine e il Comune era quindi legittimato a revocare il beneficio della realizzazione diretta a scomputo e a procedere direttamente alle opere, anche mediante l'escussione della fideiussione. L'escussione della garanzia non ha comportato l'inefficacia della convenzione nel suo complesso, ma ha inciso sulla specifica obbligazione di realizzazione diretta delle opere, lasciando ferme le altre clausole non modificate. Il Collegio ha inoltre ribadito che la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo costituisce una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del Comune, formalizzata nella convenzione, e non un diritto soggettivo del privato. Non ravvisando illegittimità nel diniego, ha respinto anche la domanda risarcitoria per difetto del presupposto dell'illegittimità dell'azione amministrativa. Il Consorzio Minerva è stato condannato alle spese del grado in favore del Comune di Bari, liquidate in euro 6.000 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del Consorzio Remiso.

Norme richiamate

  • art. 16, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001

    a scomputo totale o parziale della quota dovuta

    Il regime ordinario prevede il pagamento del contributo di costruzione per finanziare le opere di urbanizzazione; la realizzazione diretta delle opere a scomputo è una possibilità subordinata all'accordo con il Comune e alla sua valutazione discrezionale.

Massime di principio

  • L'atto successivo che integra e modifica una convenzione urbanistica, senza dichiarare di sostituirla integralmente, non determina l'inefficacia delle clausole originarie non modificate; tali clausole restano applicabili secondo la volontà negoziale ricavabile dal testo dell'accordo.
  • Quando una convenzione di lottizzazione prevede un termine per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo e stabilisce che, in caso di mancato adempimento, il Comune possa procedere direttamente utilizzando le garanzie prestate, il Comune può revocare il beneficio della realizzazione diretta e procedere all'escussione della fideiussione.
  • L'escussione della garanzia per l'inadempimento dell'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione non determina, di per sé, l'inefficacia dell'intera convenzione di lottizzazione, ma può incidere sulla specifica obbligazione oggetto di garanzia, lasciando ferme le restanti clausole non modificate.
  • La realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri costituisce una facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del Comune e non un diritto soggettivo del privato; in assenza di un accordo che la consenta, il titolare del titolo edilizio deve corrispondere gli oneri di urbanizzazione.
  • La domanda risarcitoria proposta contro il diniego di un titolo edilizio deve essere respinta quando il provvedimento amministrativo risulti legittimo, mancando il presupposto dell'illegittimità dell'azione amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniTitoli abilitativi ediliziContributo di costruzione e oneriDanno da provvedimento illegittimo
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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