Sentenza del 20/12/2017 n. 5536 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Residenza fiscale - Esterovestizione - Nozione - Requisiti - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'esterovestizione, ossia la localizzazione solo apparente della residenza fiscale di una società all'estero, in un Paese con trattamento fiscale più favorevole, al fine di sottrarsi agli obblighi tributari italiani. La questione consiste nello stabilire se, nonostante la formale residenza in Romania, la società dovesse essere considerata fiscalmente residente in Italia perché, per la maggior parte del periodo d'imposta, in Italia si trovava alternativamente la sede legale, la sede amministrativa o il luogo di esercizio dell'attività economica principale.
La decisione
La tesi dell'esterovestizione è stata ritenuta sussistente in presenza di un collegamento effettivo della società con l'Italia. È sufficiente che, per la maggior parte del periodo d'imposta, uno solo dei criteri alternativi rilevanti — attività principale, sede legale o sede amministrativa — sia localizzato in Italia. La sede amministrativa coincide con il centro dal quale provengono gli impulsi decisionali e gestionali della società. Il testo non indica il dispositivo formale né l'esito processuale specifico, ma il principio enunciato è favorevole alla riqualificazione della società come fiscalmente residente in Italia.
Norme richiamate
Norme italiane sulla residenza fiscale delle società e degli enti
Per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno nel territorio dello Stato alternativamente la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.
I criteri di collegamento sono alternativi e non cumulativi: è sufficiente che uno di essi ricorra per la maggior parte del periodo d'imposta affinché una società formalmente estera possa essere considerata fiscalmente residente in Italia.
Massime di principio
- La residenza fiscale non dipende esclusivamente dall'indirizzo formalmente indicato nello statuto o nei registri esteri, ma dalla localizzazione effettiva dell'attività e della gestione.
- Una società costituita o registrata all'estero può essere considerata residente in Italia anche se il Paese estero appartiene all'Unione Europea.
- La sede amministrativa va individuata nel luogo dal quale provengono concretamente le decisioni e gli impulsi volitivi relativi alla gestione societaria.
- Per contestare l'esterovestizione è sufficiente dimostrare, per la maggior parte del periodo d'imposta, uno solo dei criteri alternativi: sede legale, sede amministrativa o attività economica principale in Italia.
- La mera presenza di una sede estera non è sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana quando la gestione effettiva e il centro decisionale rimangono in Italia.
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