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Risoluzione

Risoluzione n. 373 del 6/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esclusione dalla disciplina delle società di comodo prevista per le società partecipate da enti pubblici almeno al 20% richiede una partecipazione diretta del soggetto pubblico. La partecipazione indiretta, anche se espressione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c., non consente l’esclusione automatica, ma può essere valutata in un’eventuale istanza di disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8, DPR 600/1973.

Società non operative: esclusione non automatica per partecipazione pubblica indiretta

Società non operative e partecipazione pubblica: esclusione automatica solo con partecipazione diretta

La risoluzione esamina un interpello in materia di società non operative ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, come modificato dalla legge n. 244 del 2007. Il tema centrale è stabilire se una società possa beneficiare dell’esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo quando la partecipazione pubblica non è diretta, ma avviene tramite una società controllata da un ente pubblico.

Fattispecie rappresentata

La società istante Alfa dichiara di avere come oggetto sociale la realizzazione e lo sviluppo di un parco tecnologico, con finalità di progresso tecnico in vari settori, tra cui energia, fonti rinnovabili, elettronica, meccanica, materiali speciali, biotecnologie per la floricoltura e l’industria farmaceutica, nonché l’attuazione del parco tecnologico ai sensi del Regolamento CEE 2052/88 Obiettivo 2.

Il capitale sociale, pari a euro 3.400.000, è detenuto:

  • da Beta per il 73,69%;
  • da Gamma per il 26,31%.

Beta è a sua volta una società interamente pubblica, nella quale la Regione possiede il 93,98% delle azioni. L’istante ritiene quindi che la partecipazione pubblica, pur indiretta, integri una situazione di controllo riconducibile all’art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, c.c.

Questione interpretativa posta

La società chiede se, alla luce della modifica introdotta dall’art. 1, comma 128, della legge n. 244 del 2007, la propria situazione possa costituire causa automatica di esclusione dalla disciplina delle società non operative, in quanto società partecipata da ente pubblico in misura superiore al 20%.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società sostiene che debba applicarsi l’esimente introdotta dalla legge finanziaria 2008, poiché la Regione eserciterebbe su Alfa un controllo di diritto per il tramite di Beta. In questa prospettiva, la partecipazione pubblica indiretta sarebbe sufficiente a far rientrare la società tra quelle escluse dalla disciplina delle società di comodo.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama il comma 128 dell’art. 1 della legge n. 244 del 2007, che ha ampliato le cause di esclusione ex lege previste dall’art. 30 della legge n. 724 del 1994, inserendo tra esse la fattispecie di cui al n. 6-quinquies): le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale.

L’Amministrazione precisa che, secondo il tenore letterale della norma, la partecipazione dell’ente pubblico deve essere diretta. A sostegno di tale interpretazione viene richiamato anche il n. 4 del medesimo comma 1 dell’art. 30, dove il legislatore ha espressamente previsto l’ipotesi del controllo “anche indirettamente” per le società ed enti quotati e per le società da essi controllate. Da ciò si ricava che, se il legislatore avesse voluto includere anche la partecipazione indiretta nella causa di esclusione di cui al n. 6-quinquies, lo avrebbe detto espressamente.

Conseguenze operative

In base a tale interpretazione, la società istante non può beneficiare in via automatica dell’esclusione dalla disciplina delle società non operative prevista dall’art. 30, comma 1, n. 6-quinquies, della legge n. 724 del 1994.

Se intende evitare l’applicazione della disciplina, la società deve presentare una specifica istanza di disapplicazione ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973.

La circostanza che la Regione eserciti un controllo di diritto sulla società istante tramite Beta potrà comunque essere valutata dal Direttore Regionale nell’ambito della richiesta di disapplicazione eventualmente presentata.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude che:

  • l’esclusione automatica per partecipazione pubblica opera solo in presenza di partecipazione diretta dell’ente pubblico;
  • la partecipazione pubblica indiretta non è sufficiente a integrare la causa di esclusione ex lege;
  • resta possibile una valutazione caso per caso nell’ambito di un’istanza di disapplicazione;
  • le Direzioni Regionali devono vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi.

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