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Risoluzione

Risoluzione n. 374 del 6/10/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina se un conferimento di azienda del 20 settembre 2007 possa beneficiare del "bonus aggregazioni" di cui ai commi 242-249 della legge n. 296/2006. L’Agenzia riconosce il possesso dei requisiti soggettivo, oggettivo, temporale e di indipendenza, ma nega l’agevolazione per mancanza del requisito dell’operatività biennale in capo alla società conferente, escludendo che possa rilevare l’operatività del dante causa.

Bonus aggregazioni e conferimento di azienda

Bonus aggregazioni e conferimento di azienda

La risoluzione affronta l’applicazione dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 1, commi 242-249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione a un’operazione di conferimento di complesso aziendale effettuata nel 2007. Il documento chiarisce i presupposti richiesti per il c.d. "bonus aggregazioni" e conclude per la non spettanza dell’agevolazione nel caso concreto per difetto del requisito dell’operatività.

Fatti e operazione oggetto di interpello

L’istanza riguarda il conferimento di un complesso aziendale da Alfa Srl, già Gamma Srl, a Beta Srl, già Delta Srl e poi Beta Srl.

  • L’atto di conferimento è del 20 settembre 2007.
  • L’efficacia e decorrenza dell’operazione sono fissate al 1° ottobre 2007.
  • Il complesso aziendale conferito riguarda l’attività di organizzazione di eventi, esposizioni, manifestazioni, concerti, fiere e spettacoli in genere.
  • Il valore attribuito al complesso aziendale, sulla base di perizia asseverata, è pari a euro 2.189.000,00.

La società istante segnala inoltre che Alfa Srl era già stata beneficiaria, in data 18 gennaio 2007, di un precedente conferimento avente sostanzialmente ad oggetto il medesimo complesso aziendale, valutato in euro 132.000,00. Tale precedente operazione era avvenuta all’interno del Gruppo Alfa, con conferente Alfa Srl, poi divenuta Omega Srl, e conferitaria Gamma Srl, poi divenuta Alfa Srl.

Posizione del contribuente

La società ritiene sussistenti i requisiti per l’agevolazione e sostiene che il requisito dell’operatività vada verificato avendo riguardo alla conferente Alfa Srl in relazione alla continuità del medesimo ramo aziendale oggetto dei due conferimenti neutrali.

In particolare, la contribuente richiama:

  • l’articolo 176 del TUIR, che disciplina la neutralità fiscale dei conferimenti di azienda;
  • il comma 4 del medesimo articolo, relativo alla continuità e successione nel possesso;
  • la circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, richiamata in tema di PEX, secondo cui il soggetto conferitario tiene conto anche del periodo di detenzione già maturato in capo al conferente.

Secondo l’istante, la continuità del ramo aziendale operativo dovrebbe consentire di considerare soddisfatto anche il requisito dell’operatività previsto dalla legge n. 296/2006, con conseguente possibilità di iscrivere in bilancio, nella voce "avviamento", il maggior valore derivante dal conferimento e di ammortizzarlo fiscalmente nei limiti dell’articolo 103, comma 3, del TUIR.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il bonus aggregazioni, introdotto dai commi 242-249 della legge finanziaria 2007, consiste nel riconoscimento fiscale gratuito, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio nelle fusioni e scissioni e del maggior valore iscritto dalla conferitaria nel caso di conferimento di azienda ai sensi dell’articolo 176 del TUIR.

Per accedervi, le società devono presentare preventiva istanza di interpello ex articolo 11 della legge n. 212 del 2000, dimostrando la sussistenza di specifici requisiti:

  • soggettivo: il soggetto risultante deve essere una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione residente in Italia;
  • oggettivo: l’aggregazione deve realizzarsi mediante fusione, scissione o conferimento di azienda ai sensi dell’articolo 176 del TUIR;
  • temporale: l’operazione deve essere effettuata negli anni 2007 o 2008;
  • operatività: le imprese partecipanti devono essere operative da almeno due anni, cioè aver svolto un’effettiva attività commerciale nel biennio antecedente l’efficacia giuridica dell’operazione;
  • indipendenza: le società non devono appartenere al medesimo gruppo, non devono essere legate da rapporti di partecipazione e non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 c.c.;
  • anzianità delle condizioni: le imprese devono trovarsi, o essersi trovate ininterrottamente nei due anni precedenti, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale dell’agevolazione.

L’Agenzia richiama anche la circolare n. 16 del 21 marzo 2007, che consente di fare riferimento al concetto di operatività previsto dalla normativa sulle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge n. 724/1994.

Verifica dei requisiti nel caso concreto

Nel caso esaminato, l’Agenzia ritiene soddisfatti alcuni requisiti ma non quello dell’operatività.

Requisito soggettivo

Beta Srl possiede la forma di società a responsabilità limitata, dunque rientra tra i soggetti ammessi dalla norma.

Requisito oggettivo e temporale

L’operazione consiste in un conferimento di azienda ai sensi dell’articolo 176 del TUIR ed è stata realizzata nel 2007. Ne consegue il rispetto sia del requisito oggettivo sia di quello temporale.

Requisito dell’indipendenza

Dalla documentazione prodotta emerge che le società coinvolte non risultano legate da vincoli di partecipazione e non appartengono al medesimo gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359 c.c.

Requisito dell’operatività

Su questo profilo l’Agenzia distingue le due società coinvolte:

  • Beta Srl, conferitaria: dai bilanci chiusi al 31 ottobre 2005 e al 31 ottobre 2006 risulta operativa; anche nelle dichiarazioni dei redditi relative a tali periodi d’imposta la società si è qualificata operativa ai fini dell’articolo 30 della legge n. 724/1994.
  • Alfa Srl, conferente: dai bilanci 2005 e 2006 emerge assenza di operatività, poiché i ricavi sono pari a zero; inoltre, la dichiarazione relativa al 2006 non conferma l’operatività.

Pertanto, per la società conferente il requisito dell’operatività biennale non risulta integrato nelle due annualità antecedenti il conferimento.

Esclusione del richiamo alla continuità del possesso

L’istante aveva sostenuto che l’operatività potesse essere desunta dall’attività del dante causa del ramo aziendale, richiamando l’articolo 176, comma 4, del TUIR e la continuità nel possesso dell’azienda.

L’Agenzia non condivide tale impostazione e precisa che tale disposizione è finalizzata esclusivamente alla rateazione della tassazione delle plusvalenze patrimoniali, quando i beni sono posseduti per un periodo non inferiore a tre anni. Essa non può essere estesa al bonus aggregazioni.

Per l’agevolazione in esame, infatti, il requisito dell’operatività deve riferirsi alle società che partecipano all’operazione di aggregazione, e non ai loro danti causa in precedenti conferimenti o cessioni di azienda.

Decisione finale

L’Agenzia delle Entrate conclude che il conferimento effettuato il 20 settembre 2007 in favore di Beta Srl non può beneficiare dell’agevolazione di cui all’articolo 1, commi 242-249, della legge n. 296/2006, per carenza del requisito dell’operatività in capo alla società conferente.

Limiti del parere e riserva di controllo anti-elusivo

Il parere è circoscritto alla verifica dei presupposti per l’agevolazione fiscale prevista dai commi 242-249 della legge n. 296/2006.

Resta salva la potestà dell’Amministrazione finanziaria di valutare eventuali profili di elusività dell’operazione ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del DPR n. 600/1973.

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