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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30837/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto a favore di El Alami la riparazione per ingiusta detenzione (periodo 29/11/2013-03/02/2014) sostenendo che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato l'esistenza di dolo o colpa grave dell'indagato. La Procura e il Ministero contestavano che El Alami avesse concorso nella vicenda criminosa trasportando i materiali esecutori del furto (più telefonate con i correi, contatti ripetuti con Lica, dichiarazioni evasive e silenzio in interrogatorio) in modo da aver causato o mantenuto il fumus e la custodia cautelare.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura per vizio di motivazione: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano per un nuovo esame. La Corte di legittimità ha ritenuto che il giudice di merito non abbia compiuto una valutazione logico-motivata complessiva della condotta dell'El Alami (collegamento delle intercettazioni, delle conversazioni, della presenza del taxi nei luoghi del fatto e delle dichiarazioni del coimputato Lica) ai fini dell'accertamento della colpa grave. Ha inoltre precisato i limiti applicativi della nuova disposizione (d.lgs. n.188/2021) che esclude la rilevanza, ai fini della riparazione, dell'esercizio del diritto al silenzio nell'interrogatorio di garanzia, vietando al giudice di valorizzare tale silenzio per negare l'indennizzo.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo" (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188/2021)

    La Corte ricorda che l'art. 314 prevede l'esclusione dell'indennizzo se l'indagato ha dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave; la modifica normativa del 2021 esclude invece che il silenzio in sede di interrogatorio di garanzia possa essere utilizzato per negare la riparazione.

  • art. 43 cod. pen.

    La nozione di colpa rinviata all'art. 43 cod. pen. significa che colpa grave comprende negligenza, imprudenza o trascuratezza tanto macroscopiche da rendere prevedibile l'intervento dell'autorità giudiziaria e quindi ostative all'indennizzo.

  • Sezioni Unite, giurisprudenza (es.: Sez. U, n. 43/1995; Sez. U, n. 32383/2010; Sez. U, n. 51779/2013)

    Richiamati i principi consolidati: il dolo e la colpa grave escludono l'indennizzo; il giudice deve valutare la condotta anche anteriormente e successivamente alla misura; il mendacio o comportamenti equivochi possono rilevare, ma vanno valutati in un contesto logico e causale.

  • Sez. 4, n. 36478/2020 e Sez. 4, n. 4159/2008

    La giurisprudenza ha precisato che il mendacio o la reticenza in sede di interrogatorio possono, se investono elementi significativi, integrare indicazioni di dolo o colpa grave; tuttavia la modifica normativa del 2021 limita l'utilizzabilità del silenzio come elemento ostativo.

  • d.lgs. n. 188/2021, art. 4, comma 1, lett. b)

    "ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo 'L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo'"

    La modifica normativa rafforza la protezione del diritto al silenzio: il giudice della riparazione non può valorizzare l'esercizio della facoltà di non rispondere per escludere il diritto all'indennizzo.

Massime di principio

  • Per ottenere o negare la riparazione per ingiusta detenzione occorre accertare se l'indagato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a dar causa alla misura: la valutazione richiede analisi congiunta e logica di tutti gli elementi probatori, non valutazioni parcellizzate.
  • La colpa grave sussiste quando la condotta dell'indagato, per evidente negligenza o imprudenza, abbia creato una situazione ragionevolmente idonea a far intervenire l'autorità giudiziaria; comportamento del tipo trasporto dei correi o ripetuti contatti può integrare tale profilo se comprovato e logicamente collegato al fumus.
  • Il giudice deve valutare la condotta sia anteriormente sia successivamente alla misura e al momento in cui l'indagato ha avuto conoscenza del procedimento; non basta esaminare singoli atti isolati.
  • Dichiarazioni mendaci o reticenti possono assumere rilievo nell'accertamento del dolo o della colpa grave se investono elementi di indagine decisivi; tuttavia, dopo il d.lgs. n.188/2021, non si può utilizzare il semplice esercizio del diritto al silenzio in interrogatorio per negare l'indennizzo.
  • Se la motivazione del giudice di merito risulta insufficiente o non integra una valutazione complessiva degli elementi, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, con indicazioni sui limiti posti dalla normativa vigente.

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