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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Trieste, Sezione 1

Per l’accertamento previa tutela cautelare della illegittimità del silenzio dell’Università degli Studi di Trieste sulle istanze della ricorrente dd 23/09/2024 e 31/07/2025 e per la declaratoria dell’obbligo dell’Ateneo intimato a provvedere alla valutazione della carriera universitaria della ricorrente ivi compresi i crediti formativi già acquisiti, gli esami sostenuti e la relativa votazione ottenuta, ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento, nonché per la nomina di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Ateneo resistente nell’ipotesi di perdurante inadempimento da parte di quest’ultimo.

Giustizia amministrativa202500443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Università degli Studi di Trieste sulle istanze di trasferimento e sulla richiesta di valutazione della carriera universitaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (università resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, iscritta al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Messina e affetta da una disabilità grave, deduceva di non aver potuto sostenere esami perché non le era stata consentita la frequenza da remoto. In ragione della necessità di proseguire una terapia presso una struttura sanitaria del Friuli Venezia Giulia, aveva presentato all'Università degli Studi di Trieste un'istanza di trasferimento il 23 settembre 2024 e una nuova istanza il 31 luglio 2025, senza ottenere una risposta definitiva. La prima istanza aveva ricevuto soltanto una comunicazione interlocutoria concernente lo scorrimento delle graduatorie. Con ricorso ex art. 117 c.p.a., la ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna dell'Ateneo a provvedere, anche mediante valutazione dei crediti formativi, degli esami sostenuti e delle votazioni, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Deduceva travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, mancata ponderazione degli interessi, irrazionalità, disparità di trattamento, illogicità, violazione degli artt. 2 e 3 della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., dell'art. 34 Cost., della l. 104/1992 e della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Deduceva inoltre la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e difetto assoluto di istruttoria.

La decisione

Nel corso del giudizio il Tribunale aveva adottato una misura cautelare monocratica e poi collegiale, ordinando alle Università di pronunciarsi con atti formali e motivati sulla possibilità di concludere un accordo interuniversitario finalizzato al trasferimento e sulle modalità di frequenza e di svolgimento delle verifiche, anche alla luce del parere ministeriale favorevole al trasferimento mediante utilizzo di un posto disponibile per trasferimenti relativi ad anni successivi al primo. Successivamente la ricorrente comunicava di non voler più avvalersi della misura cautelare e di aver rinunciato al trasferimento, dichiarando il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. All'udienza il difensore dichiarava la rinuncia, ma senza rispettare le formalità dell'art. 84 c.p.a., poiché la rinuncia non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non risultava accompagnata dagli ulteriori requisiti formali previsti per l'estinzione. Il Collegio ha quindi escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Tuttavia, valorizzando la comunicazione del difensore, la dichiarazione resa in udienza e il comportamento processuale complessivo delle parti, ha desunto la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., applicabile anche alla rinuncia irrituale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in conformità all'accordo delle parti.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, proposto dalla ricorrente per ottenere una pronuncia sull'istanza di trasferimento.

  • art. 84 c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa oltre che dall'avvocato munito all'uopo di mandato speciale e depositata presso la segreteria ovvero mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

    La rinuncia agli atti richiede specifiche formalità, tra cui la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza ai sensi del comma 3. Quando tali formalità mancano, il giudice può comunque desumere dal comportamento delle parti e da fatti o atti univoci la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di definire il giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Non è stato applicato perché la rinuncia non rispettava le formalità necessarie per una pronuncia di estinzione del giudizio.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta insieme al ricorso.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della tutela cautelare monocratica.

  • art. 2 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento; il Tribunale non ha deciso nel merito tale censura.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per l'omesso preavviso di rigetto; il motivo non è stato esaminato per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso che non rispetta le formalità previste dall'art. 84 c.p.a. non consente, di per sé, una pronuncia di estinzione del giudizio.
  • Anche in assenza delle formalità della rinuncia agli atti, il giudice amministrativo può desumere da fatti o atti univoci sopravvenuti e dal comportamento processuale delle parti la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
  • La rinuncia irrituale, quando evidenzia in modo univoco che il ricorrente non ha più interesse alla decisione, conduce alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non alla sua estinzione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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