Sentenza n. 756/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari n. 249 del 18 settembre 2015, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari che aveva condannato la Provincia di Cosenza a pagare a uno dei creditori euro 330,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché le spese di lite liquidate in euro 273,00 oltre IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata quale titolo esecutivo il 12 ottobre 2015. Nonostante ciò, l'amministrazione non ha dato esecuzione alla decisione. La Provincia di Cosenza, ritualmente intimata, non si è costituita e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., rilevando che l'amministrazione è obbligata a dare integrale esecuzione alla pretesa creditoria consacrata nel giudicato e che non è stata dimostrata l'avvenuta esecuzione. Ha dichiarato l'obbligo della Provincia di Cosenza di provvedere al pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Segretario Generale della Provincia di Catanzaro, autorizzandolo a delegare altro dirigente o funzionario, con ulteriori 60 giorni per provvedere decorrenti dall'istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico dell'amministrazione inadempiente. La Provincia di Cosenza è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 300,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
L'azione di ottemperanza è accoglibile quando sussiste un giudicato non eseguito e l'amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione; il giudice può ordinare l'adempimento e nominare un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza e consente l'adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il giudicato, inclusa la nomina del Commissario ad acta.
Massime di principio
- L'amministrazione destinataria di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato ha l'obbligo di adempiere integralmente alle statuizioni in essa contenute, salvo detrarre gli importi eventualmente già corrisposti.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato, sussistono i presupposti per ordinare l'adempimento entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione oltre il termine fissato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare integrale esecuzione al giudicato.
- Le spese del giudizio di ottemperanza e, ove occorra, il compenso del Commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione rimasta inadempiente.
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