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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19538/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo: 1) insufficienza della motivazione e chiedendo di fatto una rivalutazione delle prove (dedotta ai sensi dell'art.606 lett. e) c.p.p.); 2) errata qualificazione giuridica del fatto, chiedendo che la condotta sia ricondotta all'art.646 c.p. con conseguente improcedibilità per mancanza di querela; 3) tardiva riqualificazione che avrebbe precluso la possibilità di accedere alla messa alla prova (art.168-bis c.p.); 4) incongruità della pena per aver subordinato la sospensione condizionale al risarcimento senza valutare l'incapienza patrimoniale e reddituale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i primi tre motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o non consentiti. In particolare la Corte ha escluso la possibilità di una nuova valutazione delle prove (primo motivo), ha confermato la ricostruzione di merito sulla natura degli atti posti in essere e sulla riqualificazione parziale del fatto (distinguendo appropriazione indebita e truffa aggravata per erogazioni pubbliche) e ha ricordato che la messa alla prova richiede istanza dell'imputato in caso di riqualificazione (terzo motivo). Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione della catena devolutiva (questione non sollevata in appello). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 640-bis c.p.

    Norma sulla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; nel caso di specie la Corte di merito ha valutato la condotta in parte rientrante in tale fattispecie per il periodo ricompreso fra dicembre 2012 e il 25/11/2017

  • art. 646 c.p.

    Norma sull'appropriazione indebita: la difesa chiedeva l'estensione della qualificazione a questo reato per parte del periodo contestato; la Corte ha ritenuto la distinzione fattuale e giuridica non fondata per il periodo successivo, e comunque non ha ritenuto sussistente l'impedimento per improcedibilità alla luce della costituzione di parte civile

  • art. 640, comma 2, n. 1 c.p.

    Comma che indica circostanze aggravanti della truffa; la Corte d'appello ha riqualificato parte della condotta riferendosi a questa disposizione, equilibrando aggravanti e attenuanti

  • art. 168-bis c.p.

    Istituto della messa alla prova: la Corte ha ricordato che, in caso di riqualificazione del fatto in una fattispecie rientrante nei limiti dell'art.168-bis, l'accesso al beneficio richiede istanza dell'imputato contestualmente alla richiesta di riqualificazione e non può essere concesso d'ufficio

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Limiti del motivo di cassazione relativi ai vizi della motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà): la Corte ha ritenuto che le critiche della difesa consistessero in una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali; applicata per condannare la ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria

  • art. 609, comma secondo, c.p.p.

    Norma che, congiuntamente all'art.606 terzo comma, limita l'ammissibilità di questioni non dedotte in grado d'appello; richiamata per escludere che il motivo sulla subordinazione della sospensione alla riparazione del danno possa essere sollevato per la prima volta in Cassazione

  • art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020

    Disposizione richiamata nella trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (norme emergenziali/procedurali sul procedimento), citata come regola procedurale applicata alla trattazione del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non consente una nuova valutazione delle prove: i motivi che chiedono una diversa lettura delle risultanze di fatto sono inammissibili se non si indicano vizi di motivazione che rientrino nelle categorie dell'art.606 lett. e) c.p.p. (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione).
  • La trasformazione della perseguibilità da ufficiosa a perseguibilità a querela nel corso del processo non determina automaticamente l'improcedibilità quando la persona offesa sia già presente nel processo tramite costituzione di parte civile, che vale come manifestazione di volontà persecutoria.
  • La riqualificazione del fatto in corso di giudizio che renderebbe applicabile l'istituto della messa alla prova non consente d'ufficio l'accesso a tale beneficio: è necessaria l'istanza dell'imputato (richiesta di riqualificazione con contestuale domanda di messa alla prova).
  • Questioni rilevabili soltanto in appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione: la catena devolutiva impone che argomenti decisivi sull'assetto del giudizio siano proposti nel grado cui spettava il controllo, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi manifesti o per violazioni procedurali, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese ma anche a sanzioni equitative a favore della cassa delle ammende se emergono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

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