Cassazione Civile, Ordinanza n. 05519/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente di ruolo della Regione Abruzzo, inquadrata come assistente tecnico, che aveva chiesto l'adeguamento della propria retribuzione e il pagamento di somme a titolo di trattamento economico di anzianità. La pretesa si fondava su disposizioni della legislazione regionale abruzzese che avevano introdotto un meccanismo di perequazione del trattamento di anzianità per i dipendenti regionali. Dopo una precedente vicenda processuale culminata in una decisione della Corte di cassazione sfavorevole alla lavoratrice, la stessa ha promosso un nuovo giudizio per ottenere nuovamente le differenze retributive. In cassazione ha denunciato la violazione delle norme regionali e di varie disposizioni del codice di procedura civile e della Costituzione, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe eliminato gli effetti della norma per i rapporti sorti prima della sentenza della Corte costituzionale; ha inoltre affermato che la disposizione regionale avrebbe solo recepito un principio già esistente, che il comma successivo avrebbe conservato autonoma efficacia e che la sentenza impugnata fosse carente di motivazione e lesiva del suo legittimo affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto dirimente il precedente giudicato formatosi su una propria precedente decisione del 2015, che aveva già negato il diritto fatto valere dalla medesima lavoratrice sulla base della normativa regionale poi dichiarata costituzionalmente illegittima. Da ciò ha desunto che la pretesa economica non poteva più essere riconosciuta, non essendosi mai consolidato un diritto soggettivo perfetto in capo alla ricorrente. Ha inoltre escluso che il comma successivo potesse autonomamente fondare il diritto richiesto, considerandolo strumentale alla disposizione dichiarata incostituzionale, e ha negato la sussistenza di un legittimo affidamento, osservando che la Regione non aveva mai applicato quella norma e che non poteva esservi affidamento su una disposizione espunta dall'ordinamento per illegittimità costituzionale. Sono state quindi poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 2 bis, L.R. Abruzzo n. 118 del 1998
Disposizione regionale posta a base della pretesa retributiva; la Corte ne esclude l'idoneità a fondare il diritto richiesto dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale e il precedente giudicato sfavorevole.
art. 43, L.R. Abruzzo n. 6 del 2005
Norma regionale che aveva introdotto il comma 2 bis nell'art. 1 della L.R. n. 118 del 1998; è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte indicata dalla Corte costituzionale, poiché invadeva la materia dell'ordinamento civile.
art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16 del 2008
Norma regionale che aveva sostituito la disciplina del 2005; la Corte la considera insieme alla disposizione del 2005, ma ne esclude la capacità di fondare autonomamente la domanda della lavoratrice.
art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Richiamato come parametro della declaratoria di illegittimità costituzionale: la disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali appartiene alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
artt. 112, 113 e 132 c.p.c.
Norme processuali invocate dalla ricorrente a sostegno della dedotta carenza motivazionale e della pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non le ritiene decisive.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme processuali sul contenuto della sentenza; la Corte esclude il vizio denunciato.
artt. 13, 15, 24 e 111, comma 6, Cost.
Norme costituzionali invocate a sostegno delle censure di legittimità e del preteso affidamento; la Corte non ravvisa violazioni rilevanti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se previsto.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una precedente decisione di legittimità che abbia già negato il diritto azionato preclude la riproposizione della medesima pretesa fondata sullo stesso titolo normativo, anche se la parte tenta di riformularla in un nuovo giudizio.
- Quando una disposizione regionale che incide sul trattamento economico dei dipendenti pubblici invade la materia dell'ordinamento civile, la sua declaratoria di illegittimità costituzionale impedisce di fondare su di essa pretese retributive non definitivamente consolidate.
- Non può dirsi sorto un diritto soggettivo perfetto alla prestazione economica se la norma che lo sorregge non sia mai stata definitivamente riconosciuta in sede giudiziaria o applicata dall'amministrazione in modo stabile.
- Una norma successiva che si limiti a collegarsi a una disposizione già colpita da incostituzionalità non può, di regola, essere utilizzata per far rivivere o autonomamente sostenere il medesimo diritto ormai caducato.
- Il legittimo affidamento non può essere invocato utilmente su una disciplina mai applicata dall'amministrazione e successivamente dichiarata incostituzionale, soprattutto quando la pretesa sia stata già negata con pronunce passate in giudicato.
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