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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17206/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha dichiarato che l'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale configura una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, c.p.p., richiamando giurisprudenza consolidata. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 21/09/2023 che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso il 25/05/2023. Il ricorrente deduceva che la richiesta di revoca e l'avviso di fissazione dell'udienza erano stati notificati al domicilio originario (Pavia, Via Argonne n.4), nonostante il trasferimento del domicilio fosse stato comunicato per PEC il 27/05/2023 dal difensore di fiducia (Avv. Stabilito Doru Baldea) al Tribunale di sorveglianza di Milano e al Magistrato di sorveglianza di Pavia; di conseguenza il ricorrente e il suo difensore sostituito non erano a conoscenza dell'udienza del 21/09/2023.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p., comma 3

    Richiamato nella censura difensiva come norma di riferimento per le procedure attinenti alle misure alternative e alla loro revoca; nel testo non è espressamente interpretato dalla Corte.

  • art. 157 c.p.p.

    Cittadino richiamato nella deduzione difensiva; il provvedimento non riporta un'applicazione diretta o specifica interpretazione della norma.

  • art. 159 c.p.p.

    Richiamato nella censura difensiva; non viene esplicitamente interpretato nel dispositivo della Corte.

  • art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a)

    Richiamato tra le norme indicate dal ricorrente; tuttavia la Corte individua la nullità assoluta in base alla lett. c) del comma 1 dell'art. 178, non nella lett. a).

  • art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Interpretazione decisiva della Corte: l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza costituisce una nullità assoluta rilevante ai sensi di questa disposizione.

  • art. 179 c.p.p., comma 1

    La Corte collega l'effetto della mancata notificazione (art.178, lett. c) con la nullità del provvedimento finale ai sensi dell'art.179, comma 1: la nullità è assoluta e insanabile.

Massime di principio

  • La comunicazione del cambiamento di domicilio effettuata tramite PEC dal difensore e indirizzata all'ufficio competente deve essere considerata operativa: il Tribunale è tenuto a tenerne conto per le notificazioni successive.
  • L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza determina una nullità assoluta del provvedimento conclusivo (revoca dell'affidamento) e comporta l'annullamento con rinvio.
  • Se il difensore è sostituito, l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato anche al difensore effettivamente incaricato; la mancata notifica al nuovo difensore può aggravare l'effetto invalidante.
  • Per evitare rischi di nullità, le amministrazioni giudiziarie devono verificare e aggiornare tempestivamente i domicili e le modalità di notifica trasmesse via PEC e confermare la ricezione/annotazione nei fascicoli procedimentali.
  • Dal punto di vista pratico, il destinatario che comunica un nuovo domicilio o difensore deve conservare le evidenze della comunicazione (PEC, ricevute) e, se non riceve notifiche importanti nei termini utili, attivarsi per verificare lo stato del procedimento.

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