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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40936/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di invito al contraddittorio, l'amministrazione finanziaria emetteva avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003 nei confronti di un imprenditore individuale operante nella manutenzione e riparazione di macchine utensili. L'accertamento rettificava il reddito d'impresa e rideterminava maggior valore della produzione e volume d'affari ai fini IRAP e IVA, sulla base delle risultanze di uno studio di settore, rilevando uno scostamento significativo tra ricavi dichiarati e ricavi stimati. La CTP aveva respinto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che lo studio di settore, essendo un mero risultato statistico e una presunzione semplice priva di gravità, precisione e concordanza, non potesse da solo fondare l'accertamento né invertire l'onere della prova, che restava integralmente a carico dell'Ufficio. L'Agenzia ricorreva per cassazione denunciando violazione degli artt. 62-sexies, comma 3, d.l. 331/1993, 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che gli studi di settore rientrano nell'accertamento analitico-presuntivo, che il contraddittorio è elemento centrale della procedura e che, una volta attivato, spetta al contribuente offrire elementi idonei a giustificare lo scostamento; nel caso concreto, invece, il contribuente era rimasto sostanzialmente assertivo, senza fornire prove concrete, mentre l'Ufficio aveva evidenziato uno scostamento superiore al 40% tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia nei limiti esposti in motivazione, cassando la sentenza della CTR della Lombardia e rinviando alla medesima Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva negato rilievo probatorio all'accertamento fondato sugli studi di settore e aveva attribuito all'Amministrazione un onere probatorio non dovuto in presenza di contraddittorio ritualmente instaurato ma non efficacemente contrastato dal contribuente. Ha quindi affermato che, quando il contribuente non offra elementi concreti, anche solo presuntivi, idonei a superare la presunzione derivante dallo studio di settore, l'accertamento può legittimamente fondarsi sullo standard applicato, purché l'Ufficio dimostri la sua applicabilità al caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993

    gli accertamenti ... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi ... dichiarati e quelli fondatamente desumibili ... ovvero dagli studi di settore

    consente l'accertamento anche sulla base degli studi di settore, quali strumenti di ricostruzione statistica, in presenza di gravi incongruenze tra dichiarato e desumibile.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base normativa dell'accertamento tributario fondato su presunzioni e gravi incongruenze.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato per l'accertamento IVA fondato su elementi presuntivi e studi di settore.

  • art. 2697 cod. civ.

    viene ribadito il corretto riparto dell'onere della prova: il contribuente deve provare i fatti idonei a giustificare lo scostamento, mentre l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato solo per la fase processuale di decisione in camera di consiglio e il deposito di memoria.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    richiamato in relazione alla richiesta di sospensione del processo per definizione agevolata della controversia.

Massime di principio

  • L'accertamento standardizzato mediante studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici che divengono gravi, precise e concordanti solo all'esito del contraddittorio con il contribuente.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio nella procedura di accertamento standardizzato; la sua mancata attivazione comporta la nullità dell'accertamento.
  • Una volta instaurato il contraddittorio, il contribuente non può limitarsi ad allegare genericamente circostanze ostative, ma deve provarle, con qualsiasi mezzo e anche mediante presunzioni, per giustificare uno scostamento dal reddito normale.
  • L'amministrazione finanziaria deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard al caso specifico e motivare l'atto anche in relazione alle contestazioni del contribuente; tuttavia, se il contribuente resta inerte o meramente assertivo, l'accertamento può essere sorretto dalla sola applicazione dello studio di settore.
  • La mera regolarità formale delle scritture contabili non impedisce l'utilizzo degli studi di settore come strumento di accertamento analitico-presuntivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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