Cassazione Penale, Sentenza n. 26549/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale relativo a procedimenti nei confronti di R.Z. per il reato abituale di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e per lesioni personali (artt. 582, 585, 576, 577 c.p.). Il GIP di Bologna aveva applicato la custodia cautelare ma si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Brescia ritenendo che le prime e rilevanti condotte fossero state compiute nel comune ricadente nella competenza bresciana. Il GIP di Brescia, invece, ha proposto il conflitto negativo sostenendo che, trattandosi di reato abituale, la competenza territoriale va individuata nel luogo dell'ultima condotta integrativa del reato, che sarebbe stata commessa nel territorio di competenza del Tribunale di Bologna; ha inoltre ritenuto di non rinnovare la misura cautelare poiché si stava dichiarando incompetente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui il delitto abituale di maltrattamenti va riferito al luogo in cui si realizza l'ultimo dei molteplici fatti costitutivi. Dato che le condotte si sono protratte fino al momento dell'applicazione della misura e si sono verificate nel luogo rientrante nella competenza del Tribunale di Bologna, la competenza territoriale è stata attribuita al GIP di Bologna. Gli atti sono stati dispersi trasmettere al Tribunale di Bologna con le comunicazioni previste dall'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.; in caso di diffusione vanno omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen.
Il reato di maltrattamenti è un reato di natura abituale; si integra tramite una pluralità di condotte che assumono valore unitario quando realizzano una persistenza vessatoria. La consumazione si estende fino all'ultima condotta idonea a integrare la fattispecie.
artt. 582, 585, 576, 577 cod. pen.
artt. 582, 585, 576, 577 cod. pen.
Norme relative alle lesioni personali e alle aggravanti contestate al capo B; reato connesso ma meno grave rispetto al maltrattamento e quindi secondario ai fini della determinazione della competenza territoriale.
art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
art. 16, comma 1, cod. proc. pen.
Regola la determinazione della competenza territoriale in presenza di più reati connessi: la competenza si determina con riferimento al delitto più grave.
art. 27 cod. proc. pen.
Riferimento ai termini di validità degli atti cautelari e al problema pratico della loro prosecuzione in caso di conflitto; il giudice rimettente ha ritenuto che la proposizione del conflitto mantenga l'efficacia dell'ordinanza genetica oltre i venti giorni, ma la Corte ha risolto il conflitto determinando la competenza.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede le comunicazioni da effettuare in caso di trasmissione degli atti al competente; la Corte ordina la trasmissione degli atti al GIP competente.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma di rinvio utilizzata per la requisitoria scritta del Pubblico Ministero presentata in cassazione; non incide sul merito della competenza ma disciplina le modalità di intervento del pubblico ministero.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Imposta l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, viste la natura dei reati e la tutela della vittima.
Massime di principio
- Per i reati di natura abituale (es. maltrattamenti in famiglia) la competenza territoriale si individua nel luogo in cui si è realizzata l'ultima delle condotte che integrano materialmente il reato, ossia dove il comportamento diventa complessivamente riconoscibile come serie unitaria di atti vessatori.
- Quando sono contestati reati connessi di diversa gravità, la competenza territoriale si determina in relazione al reato più grave (art. 16 c.p.p.).
- La misura cautelare applicata da un giudice non preclude che, a seguito di esame, la competenza territoriale venga attribuita a diverso giudice: l'eventuale provvedimento cautelare resta valutabile ma la competenza sostanziale si risolve secondo le regole di territorialità.
- Se due giudici rifiutano formalmente di conoscere dello stesso procedimento si determina una stasi processuale che può giustificare la proposizione del conflitto negativo e l'intervento della Corte di cassazione per la ricomposizione della competenza.
- Il giudice che intende dichiarare la propria incompetenza dovrebbe evitare di adottare o rinnovare provvedimenti suscettibili di essere eseguiti oltre il periodo utile, per non determinare effetti processuali contraddittori; in caso di dubbio sulla territorialità, è opportuno coinvolgere l'autorità competente per risolvere il conflitto.
- In sede di diffusione del provvedimento occorre sempre rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali e sull'anonimizzazione delle parti quando previsto dalla legge.
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